Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo in data 15 maggio 1946, n. 455;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro;
Decreta:
Art. 1
1. E' istituito presso la Regione siciliana un "Comitato regionale per il credito ed il risparmio" composto dall'Assessore per le finanze, che lo presiede, e dagli Assessori per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e commercio, al Comitato sono demandati, secondo quanto dispone l'articolo seguente, le attribuzioni spettanti al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
2. Nelle stesse materie ed entro gli stessi limiti, sono demandate all'Assessore per le finanze della Regione, le attribuzioni spettanti al Ministro per il tesoro e al Governatore della Banca d'Italia, ai sensi del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
Art. 2
1. Il Comitato regionale e l'Assessore per le finanze esercitano le attribuzioni loro rispettivamente attribuite dall'art. 1 nelle seguenti materie:
a) ordinamento di istituti ed aziende di credito operanti esclusivamente nel territorio regionale;
b) autorizzazione alla costituzione ed alla fusione degli istituti ed aziende di cui alla precedente lettera a);
c) autorizzazione all'apertura, al trasferimento, alla sostituzione ed alla chiusura nel territorio regionale degli istituti ed aziende di cui alla lettera a);
d) autorizzazione all'apertura, al trasferimento, alla sostituzione ed alla chiusura nel territorio regionale di sportelli di istituti ed aziende di credito aventi la sede centrale in Sicilia, ma operanti anche fuori del territorio regionale;
e) nomina di amministratori e sindaci degli istituti ed aziende di cui alla lettera a), nei casi in cui dalle vigenti disposizioni e' demandata agli organi di vigilanza bancaria.
Art. 3
1. Conclusa favorevolmente l'istruttoria sulle materie di competenza regionale, prevista dall'art. 2, la Regione trasmette alla Banca d'Italia lo schema dei provvedimenti predisposti.
2. La Banca d'Italia ne da' comunicazione al Ministero del tesoro.
3. Su richiesta del Ministero del tesoro o della Banca d'Italia possono essere sottoposti al parere del Comitato interininisteriale per il credito ed il risparmio:
a) gli schemi dei provvedimenti regionali concernenti le materie di cui alla lettera a) dell'art. 2, che si appalesino non conformi ai principi ed agli interessi cui si ispira la legislazione dello Stato sulla disciplina del credito e del risparmio;
b) gli schemi dei provvedimenti regionali concernenti le materie di cui alla lettera b) dell'art. 2, quando riguardino istituti o aziende di credito destinati ad operare ovvero operanti in piu' province o con capitale superiore a cifra da determinarsi, nella prima seduta successiva all'entrata in vigore del presente decreto, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; ovvero quando si riferiscano a localita' nelle quali siano insediati istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale ovvero istituti ed aziende di credito operanti anche fuori del territorio regionale;
c) gli schemi dei provvedimenti regionali concernenti le materie di cui alla lettera c) dell'art. 2 allorche' si riferiscano a localita' nelle quali siano insediati istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale ovvero istituti o aziende di credito operanti anche fuori del territorio regionale;
d) gli schemi dei provvedimenti regionali concernenti le materie di cui alla lettera d) dell'art. 2.
4. Al Comitato chiamato ad esprimere i pareri di cui al comma precedente partecipano, con voto deliberativo, due rappresentanti della Regione.
5. Il parere espresso dal Comitato ai sensi del presente articolo e' vincolante.
6. Trascorsi quattro mesi senza che le sia stato comunicato il relativo parere, la Regione emanera' i provvedimenti di sua competenza, prescindendo dal parere del Comitato interministeriale.
Art. 4
1. Gli statuti degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale, aventi la sede centrale in Sicilia, sono approvati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana.
Art. 5
1. Gli schemi degli statuti regolanti l'attivita', l'amministrazione e la gestione delle sezioni speciali degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale, qualora tali sezioni operino esclusivamente nell'ambito della Regione, devono essere sottoposti al Comitato regionale per il credito ed il risparmio e poi trasmessi alla Banca d'Italia ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 3, lett. a).
2. Gli statuti indicati nel comma precedente sono emanati con decreto del Ministro per il tesoro, d'intesa con il Presidente della Regione.
Art. 6
1. La richiesta dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento o alla sostituzione, nel territorio della Regione, di sportelli bancari di istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale e aziende di credito aventi la sede centrale fuori della Regione siciliana deve essere presentata all'Assessorato delle finanze della Regione, il quale ove non ritenga respingerla, la inoltra alla Banca d'Italia per i provvedimenti di sua competenza, ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.
Art. 7
1. Presso l'Assessorato delle finanze e' istituito un Albo nel quale debbono essere iscritti tutti gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 5 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, che operino esclusivamente nell'ambito della Regione o che abbiano in essa la sede centrale.
2. Tale Albo, che sara' tenuto aggiornato, dovra' contenere per ogni singola azienda, le seguenti indicazioni:
a) la denominazione;
b) la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richiesti dalle vigenti disposizioni;
c) il capitale o fondo di dotazione e le riserve, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;
d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali.
3. L'iscrizione nell'Albo regionale ha luogo:
1) d'ufficio, per gli istituti ed aziende di credito attualmente operanti in Sicilia ed iscritti nell'Albo di cui all'art. 29 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;
2) dietro domanda all'Assessorato delle finanze per gli istituti ed aziende di credito che intendano iniziare la propria attivita' nella Regione siciliana dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento.
4. La domanda d'iscrizione nell'Albo, di cui al presente articolo, sostituisce quella di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.
5. L'Assessorato delle finanze dara' comunicazione alla Banca d'Italia, entro il termine di dieci giorni, di ogni nuova iscrizione nell'Albo, fornendo tutte le indicazioni di cui al secondo comma del presente articolo.
Art. 8
1. Gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 2, lettera a), sono tenuti a trasmettere all'Assessorato delle finanze con le modalita' ed i limiti indicati nel presente articolo, le situazioni periodiche, i bilanci e gli altri dati concernenti la propria attivita'.
2. Gli istituti e le aziende di credito che non operino esclusivamente nella Regione ma che abbiano in essa sedi o filiali sono tenuti a trasmettere all'Assessorato delle finanze, negli stessi modi e limiti indicati, le situazioni periodiche e gli altri dati concernenti l'attivita' delle sedi e filiali siciliane.
3. Le situazioni periodiche, i bilanci e i dati debbono essere elaborati in cifre complessive, con esclusione di ogni riferimento a singoli nominativi e non possono essere diversi dai documenti periodicamente prodotti alla Banca d'Italia, a norma delle disposizioni da essa emanate.
4. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Assessorato delle finanze, circa gli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, sono tutelati dal segreto di ufficio, anche nei riguardi delle pubbliche Amministrazioni.
Art. 9
1. Per gli istituti ed aziende di credito di cui alla lettera a) dell'art. 1, lo scioglimento degli organi amministrativi nei casi previsti dall'art. 57, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione nei casi previsti dall'art. 67, comma primo, dello stesso decreto, saranno disposti, ove la Banca d'Italia ne faccia proposta, con decreto dell'Assessore per le finanze, sentito il Comitato regionale per il credito ed il risparmio.
2. Restano ferme, anche per quanto concerne le competenze, le altre disposizioni contenute nel capo II e nel capo III del titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.
Art. 10
1. Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento o con esso non in contrasto, si applicano nella Regione le disposizioni dello Stato in materia di difesa del risparmio e disciplina della funzione creditizia e sono competenti gli organi previsti da dette disposizioni.
2. Resta, in particolare, devoluto esclusivamente alla Banca d'Italia di effettuare ispezioni e verifiche agli istituti ed aziende di credito operanti nella Sicilia.
Art. 11
1. L'Assessorato delle finanze, per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal presente provvedimento, ha facolta' di avvalersi di personale appartenente ad istituti di credito di diritto pubblico, a casse di risparmio e a banche di interesse nazionale, appositamente comandato con provvedimenti delle rispettive amministrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 settembre 1952
Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 7. - FRASCA