Sez. T, Ordinanza n. 26875 del 07/10/2025 (Rv. 676743-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Dichiarazione integrativa - Annullamento d'ufficio - Cartella di pagamento emessa in relazione alla originaria dichiarazione - Ammissibilità - Esclusione - Avviso di rettifica della seconda dichiarazione - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
È illegittima l'emissione di una cartella di pagamento in relazione all'originaria dichiarazione dei redditi, previo annullamento d'ufficio di quella integrativa successivamente depositata dal contribuente, in mancanza di un apposito avviso di rettifica di quest'ultima.
DPR 26/11/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 26/11/1972 num. 633 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)