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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1976 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (77/93/CEE)

Testo in vigore al

Art. 2

1. Ai sensi della presente direttiva si intendono per:

  1. a) vegetali: le piante vive e le parti vive di piante, compresi i frutti freschi e le sementi;

  2. b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purchù non si tratti di vegetali;

  3. c) piantagione: ogni operazione di collocamento di vegetali atta ad assicurare la crescita o la riproduzione/moltiplicazione;

  4. d) organismi nocivi: i nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali, che appartengono al regno animale o vegetale, o si presentano sotto forma di virus, di micoplasmi o di altri patogeni;

  5. e) constatazione ufficiale: constatazione effettuata dagli agenti del servizio ufficiale per la protezione dei vegetali o, sotto la responsabilità di questi ultimi, da altre persone del servizio pubblico.

2. La presente direttiva riguarda il legname, solo se esso ha conservato o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia.

Art. 3

1. Gli Stati membri prescrivono che gli organismi nocivi specificati nell'allegato I, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio.

2.

Il paragrafo 1 non si applica nel periodo 16 ottobre - 30 aprile in caso di leggera contaminazione dei fiori recisi da parte degli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, lettera a), punti 1 e 4.

Secondo la procedura di cui all'articolo 16, gli Stati membri possono essere autorizzati, su richiesta, ad abbreviare il periodo sopra indicato.

3. Il paragrafo 1 non si applica in caso di leggera contaminazione dei frutti da parte dell'organismo nocivo di cui all'allegato I, parte A, lettera b), punto 3. Tuttavia, il paragrafo 1 si applica nel periodo 1° maggio - 15 settembre qualora tale organismo nocivo sia giovane e mobile.

4. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali e i prodotti vegetali elencati nell'allegato II, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio se sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardino, indicati in tale parte di allegato.

5. Gli Stati membri possono prescrivere che gli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio nù allo stato isolato nù depositati su oggetti diversi da quelli che li riguardano, elencati nella suddetta parte di allegato.

6.

Gli Stati membri indicati nell'allegato I, parte B, e nell'allegato II, parte B, possono prescrivere che

  1. a) gli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B, che li riguardano,

  2. b) i vegetali e i prodotti vegetali elencati nell'allegato II, parte B, che li riguardano, se contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato,

non possono essere introdotti nel loro territorio.

7. Gli Stati membri possono prescrivere che l'introduzione di organismi allo stato isolato, diversi da quelli specificati negli allegati I e II, che possano essere considerati nocivi, è vietata nel loro territorio o soggetta ad una speciale autorizzazione.

Art. 4

1. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali o prodotti vegetali elencati nell'allegato III, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio quando siano originari dei paesi che li riguardano, menzionati in tale parte di allegato.

2. Gli Stati membri possono:

  1. a) prescrivere che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencate nell'allegato III, parte B che li riguardano, non possono essere introdotti nel loro territorio;

  2. b) esigere dagli altri Stati membri, dai quali i vegetali o prodotti vegetali elencati nell'allegato III, parte A, eccettuati i punti 9 e 10, vengono introdotti nel loro territorio, un certificato ufficiale che precisi il paese di origine di tali prodotti.

Art. 5

1. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio qualora non siano stati rispettati i requisiti particolari che li riguardano, contemplati in detta parte di allegato.

2. Gli Stati membri possono:

  1. a) prescrivere che i requisiti particolari contemplati nell'allegato IV, parte A, punti 1, 2, 3 o 5, si applicano anche ai paesi terzi non menzionati in tali punti quando questi paesi non pongono alcuna condizione equivalente per quanto riguarda il legname originario dei paesi terzi che vi sono menzionati a fronte;

  2. b) prescrivere che i vegetali elencati nell'allegato IV, parte B, che li riguardano, non possono essere introdotti nel loro territorio qualora non siano stati rispettati i requisiti particolari che li riguardano, contemplati in detta parte di allegato;

  3. c) esigere dagli altri Stati membri dai quali i prodotti vegetali specificati nell'allegato IV, parte A, punti 1, 2, 3 o 5 sono introdotti nel loro territorio un certificato ufficiale che precisi il paese di origine di tali prodotti.

Art. 6

1. Gli Stati membri prescrivono come minimo che, per essere introdotti in un altro Stato membro, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato V, nonchù i loro imballaggi, siano minuziosamente ispezionati ufficialmente, totalmente o su campione rappresentativo e, se necessario, che i veicoli per mezzo dei quali avviene il trasporto siano anch'essi ispezionati ufficialmente al fine di accertare:

  1. a) che non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A;

  2. b) per quanto riguarda i vegetali ed i prodotti vegetali elencati nell'allegato II, parte A, che non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato;

  3. c) per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, che sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale parte di allegato.

2. Gli Stati membri prescrivono le misure di controllo previste al paragrafo 1 anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 5, 6 o 7 o all'articolo 5, paragrafo 2, allorchù lo Stato membro destinatario si avvalga di una delle facoltà previste negli stessi articoli.

3. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cui all'allegato IV, parte A, destinate ad essere introdotte in un altro Stato membro, siano ispezionate ufficialmente per accertare che esse rispondano ai requisiti particolari che le riguardano, indicati in tale parte di allegato.

Art. 7

1. Quando può ritenersi che, sulla base dell'ispezione prescritta dall'articolo 6, le condizioni ivi specificate sono soddisfatte, viene rilasciato un certificato fitosanitario conforme al modello riportato nell'allegato VIII, parte A, redatto almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità, preferibilmente in quello dello Stato membro destinatario. Per quanto riguarda le altre voci, i termini «vegetali o prodotti vegetali descritti» vengono sostituite nel certificato dai termini «voci descritte».

2. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato V possono essere introdotti in un altro Stato membro soltanto se accompagnati dal certificato fitosanitario rilasciato in conformità del paragrafo 1. Il certificato fitosanitario non può essere compilato più di 14 giorni prima della data alla quale i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci lasciano lo Stato membro speditore.

3. Le misure da adottare da parte degli Stati membri ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3 vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 16, prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b).

Art. 8

1. Gli Stati membri, quando non si presenti uno dei casi previsti dal paragrafo 2, prescrivono che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato V, che sono stati introdotti nel loro territorio in provenienza da uno Stato membro e sono destinati ad essere introdotti in un altro Stato membro, siano esentati da una nuova ispezione, conforme alle disposizioni dell'articolo 6, se essi sono accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato da uno Stato membro, compilato secondo il modello dell'allegato VIII, parte A.

2.

Quando i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci provenienti da uno Stato membro hanno formato oggetto, in un secondo Stato membro, di frazionamento o di deposito o hanno subito una modificazione nell'imballaggio, per poi essere introdotti in un terzo Stato membro, in secondo Stato membro è dispensato dall'effettuare una nuovi ispezione conforme alle disposizioni dell'articolo 6 se è stato constatato ufficialmente che nel suo territorio detti prodotti non hanno subito rischi che mettano in dubbio l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 6. In tale caso viene rilasciato un certificato fitosanitario di rispedizione conforme al modello dell'allegato VIII, parte B e redatto almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità, preferibilmente in quello dello Stato membro destinatario. Questo certificato deve essere unito al certificato fitosanitario rilasciato dal primo Stato membro o ad una copia certificata conforme dello stesso. Tale certificato può essere denominato «certificato fitosanitario di riesportazione».

Il certificato fitosanitario di rispedizione non può essere compilato più di 14 giorni prima della data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci lasciano il paese rispeditore.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche quando i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci sono introdotti successivamente in più Stati membri. Se in tale occasione sono stati rilasciati vari certificati fitosanitari di rispedizione, i prodotti in parola devono essere accompagnati dai seguenti documenti:

  1. a) l'ultimo certificato fitosanitario o sua copia certificata conforme,

  2. b) l'ultimo certificato fitosanitario di rispedizione,

  3. c) i certificati fitosanitari di rispedizione anteriori al certificato di cui alla lettera b) o loro copie certificate conformi.

Art. 9

1. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, eccetto i punti 1, 2, 3 lettera b), 4 lettera b), 5, 6, 35 e 36, originari di un altro Stato membro o di un paese terzo, devono essere introdotti in un altro Stato membro solo se accompagnati, oltre che dai certificati di cui agli articoli 7 e 8, da un certificato fitosanitario conforme al modello dell'allegato VIII, parte A, rilasciato nel paese di cui sono originari o da una copia certificata conforme dello stesso.

2. Il paragrafo 1 si applica anche in caso di introduzione di vegetali o prodotti vegetali elencati nell'allegato IV, parte B, negli Stati membri indicati in tale parte di allegato a fronte di tali prodotti.

Art. 10

1. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali elencati nell'allegato VI, introdotti nel loro territorio, devono essere disinfettati efficacement e, fin dal loro arrivo, contro la cocciniglia di San Josù. Non esigono tuttavia tale disinfezione quando sia garantito che non sussiste il pericolo di una diffusione della cocciniglia di San Josù.

2. Seconda la procedura di cui all'articolo 16, gli Stati membri possono essere autorizzati, su richiesta ad esigere che i vegetali di cui al paragrafo 1 vengano disinfettati prima di entrare nel loro territorio.

Art. 11

1. Gli Stati membri possono prescrivere che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci, nonchù i loro imballaggi ed i veicoli per mezzo dei quali avviene il trasporto, siano sottoposti, al momento dell'introduzione nel loro territorio in provenienza da un altro Stato membro, a un controllo circa l'osservanza dei divieti e delle restrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5. Gli Stati membri si adoperano affinchù tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci, semprechù non ne sia vietata l'introduzione ai sensi degli articoli 3, 4 o 5, siano assoggettati a divieti o restrizioni in relazione con misure fitosanitarie soltanto nei casi seguenti:

  1. a) i certificati prescritti dagli articoli 4, 5, 7, 8 o 9 non vengono esibiti;

  2. b) i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci non vengono introdotti attraverso i punti d'entrata prescritti;

  3. c) i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci non sono presentati regolarmente ad un controllo ufficiale ammesso in conformità del paragrafo 3;

  4. d) questi divieti o restrizioni sono stabiliti in base all'articolo 18.

2. Essi non possono esigere nessuna dichiarazione supplementare sul certificato fitosanitario.

3.

Per quanto riguarda gli ortofrutticoli e le patate ad eccezione dei tuberi-seme, oltre ad un controllo ufficiale sull'identità e sulle condizioni contemplate nel paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere controlli ufficiali sistematici al fine di accertare il rispetto delle disposizioni adottate in base agli articoli 3 e 5 soltanto:

  1. a) se esiste un serio motivo che faccia ritenere che una delle suddette disposizioni non sia stata rispettata;

  2. b) se i vegetali in parola sono originari di un paese terzo e se non è già stato effettuato un esame in un altro Stato membro secondo le disposizioni contemplate nell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a).

In tutti gli altri casi, i controlli ufficiali degli ortofrutticoli e delle patate, ad eccezione dei tuberi-seme, sono effettuati soltanto occasionalmente per sondaggio. I controlli si considerano occasionali quando sono effettuati su non più di un terzo delle partite introdotte in provenienza da un determinato Stato membro e sono distribuiti il più armoniosamente possibile nel tempo e sull'insieme dei prodotti.

4. Allorchù viene constatato che una parte di una partita di vegetali, prodotti vegetali o altre voci introdotti è contaminata da organismi nocivi specificati negli allegato I e II, l'introduzione dell'altra parte non è vietata se non esiste alcun sospetto che essa sia contaminata e se possa escludersi una diffusione degli organismi nocivi a seguito di un frazionamento.

5. Gli Stati membri prescrivono che i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di rispedizione presentati al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, siano muniti di un timbro di entrata del servizio competenti che indichi almeno il nome di tale servizio e la data di entrata.

Art. 12

1. Gli Stati membri prescrivono, per l'introduzione nel loro territorio di vegetali, prodotti vegetali o altre voci specificati nell'allegato V ed in provenienza da paesi terzi, almeno:

  1. a) che questi vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonchù i loro imballaggi, siano minuziosamente ispezionati ufficialmente, totalmente o su campione rappresentativo, e, se necessario, che i veicoli per mezzo dei quali avviene il trasporto siano anch'essi ispezionati ufficialmente al fine di accertare:

    — che non sono contaminati dagli organismi nocivi specificati nell'allegato I, parte A,

    — per quanto riguarda i vegetali ed i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, parte A, che non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato,

    — per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci specificati nell'allegato IV, parte A, che essi sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale parte di allegato;

  2. b) che essi devono essere accompagnati dai certificati prescritti agli articoli 4, 5, 7, 8 o 9 e che il certificato fitosanitario non può essere compilato più di 14 giorni prima della data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci lasciano il paese speditore.

2. Il paragrafo 1 si applica nei casi previsti all'articolo 6, paragrafo 3 e all'articolo 7, paragrafo 3.

3. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica quando i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci sono introdotti in uno Stato membro dopo transito in un altro Stato membro dove già siano state effettuate le ispezioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

4. Gli Stati membri possono prescrivere che le misure previste all'articolo 8 si applichino ai suddetti prodotti in provenienza da paesi terzi.

Art. 13

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, adotta le modifiche da apportare agli allegati.

Art. 14

1. Gli Stati membri, qualora non sussista un pericolo di diffusione di organismi nocivi, possono

  1. a) prevedere, in generale o in casi singoli, deroghe

  2. i) all'articolo 4, paragrafo 1 per quanto riguarda la riduzione del periodo menzionato nell'allegato III, part A, punto 8,

  3. ii) all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 10 ed all'articolo 12 per il transito nel loro territorio nonchù per il traffico diretto tra due località del loro territorio, con transito nel territorio di un altro paese,

  4. iii) all'articolo 12, se i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci sono direttamente spediti da un altro Stato membro nel loro territorio transitando nel territorio di un paese terzo,

  5. iv) agli articoli 5, 10 e 12 se trattasi

    — di oggetti di trasloco,

    — di piccoli quantitativi di vegetali o di prodotti vegetali o di derrate alimentari o alimenti per animali, qualora siano destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali nù commerciali o se sono destinati al consumo durante il trasporto,

    — di vegetali provenienti da terreni situati nella zona di frontiera di un altro paese e la cui coltivazione avvenga in fabbricati di abitazione o in aziende agricole, vicini e situati nella zona di frontiera del loro territorio,

    — di vegetali destinati alla piantagione ed alla moltiplicazione in terreni situati nella loro zona di frontiera la cui coltivazione avvenga in fabbricati di abitazione o in aziende agricole, vicini e situati nella zona di frontiera di un altro paese;

  6. b) prevedere, in casi singoli, deroghe

i) all'articolo 13, paragrafo 1 ed all'articolo 12, per il periodo dal 1° maggio al 15 ottobre, per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, lettera a), punti 1 ez 4, se si tratta di fiori recisi leggermente contaminati,

ii) all'articolo 3, paragrafo 1 ed all'articolo 12, per il periodo dal 1° novembre ad 31 marzo, per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, lettera a), punto 2, se si tratta di frutti leggermente contaminati,

iii) all'articolo 3, paragrafi 1 e 3 ed all'articolo 12 in caso di contaminazione più che leggera dei frutti da parte della cocciniglia di San Josù,

  1. v) all'articolo 3, paragrafo 4 e all'articolo 12, se la contaminazione di taluni vegetali o prodotti vegetali da parte di taluni organismi nocivi è leggera e se tali organismi nocivi già esistono all'interno della Comunità;

  2. c) prevedere in casi singoli, fatta salva la procedura di cui al paragrafo 2, deroghe

i) all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 1, per quanto riguarda i requisiti di cui all'allegato III, parte A, punto 8, e agli articoli 5 e 12 per prove o scopi scientifici, nonchù per lavori di selezione varietale,

ii) all'articolo 5, paragrafo 1 ed all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, per quanto riguarda il requisito di cui all'allegato IV, parte A, punti 1 e 5,

iii) all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, per quanto riguarda il requisito di cui all'allegato IV, parte A, punto 25, per i tuberi-seme di patate, a condizione che sia richiesta una constatazione ufficiale che tali tuberi-seme sono originari di regioni in cui non è stato osservato alcun sintomo di contaminazione per quanto riguarda i virus elencati nell'allegato I, parte A, lettera e), punto 2, dopo l'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo.

2. Per le deroghe di cui al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri comunicano senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate a questo riguardo. Secondo la procedura di cui all'articolo 16 ed entro sei mesi dall'adozione di dette disposizioni, può essere deciso se esse debbano essere soppresse o modificate.

3. Conformemente alla procedura prevista all'articolo 16, gli Stati membri possono essere autorizzati, su richiesta, a prevedere deroghe all'articolo 4, paragrafo 1, semprechù tali deroghe non siano già possibili ai sensi del paragrafo 1.

4. Per le deroghe di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) e al paragrafo 3, per ogni singolo caso, è richiesta una constatazione ufficiale che le condizioni per la concessione della deroga sono soddisfatte.

5.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le deroghe accordate conformemente al paragrafo 1, lettera c) o al paragrafo 3. La Commissione informa annualmente gli altri Stati membri su tali comunicazioni.

Secondo la procedura prevista all'articolo 16, gli Stati membri possono essere dispensati da tali comunicazioni.

6. Gli Stati membri possono prevedere deroghe agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 per l'introduzione di vegetali, prodotti vegetali o altre voci in un altro Stato membro, se quest'ultimo rinuncia all'applicazione dei succitati articoli da parte dello Stato membro speditore.

Art. 15

1. Quando uno Stato membro ritiene che esista un imminente pericolo di introduzione o di diffusione nel suo territorio di organismi nocivi, anche non specificati negli allegati, può adottare provvisoriamente le necessarie misure complementari destinate a proteggerlo dal suddetto pericolo. Esso comunica senza indugio agli altri Stati membri ed alla Commissione le misure adottate, esponendone i motivi.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 17 si decide se le misure adottate dallo Stato membro debbano essere soppresse o modificate. Finchù non sia stata adottata una decisione da parte del Consiglio o della Commissione, secondo la suddetta procedura, lo Stato membro può mantenere le misure da esso applicate.

Art. 16

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato fitosanitario permanente, in appresso denominato «comitato», è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantuno voti.

4.

La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Art. 17

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato fitosanitario permanente, in appresso denominato «comitato», è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro il termine di due giorni. Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantuno voti.

4.

La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Art. 18

1. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni comunitarie concernenti, per i vegetali e i prodotti vegetali, requisiti di carattere fitosanitario, semprechù essa non preveda o ammetta esplicitamente requisiti più rigorosi al riguardo.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 16, gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare, all'atto dell'introduzione nel loro territorio di vegetali o prodotti vegetali, disposizioni fitosanitarie particolari, purchù tali misure siano previste anche per la produzione locale.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare, all'atto dell'introduzione nel loro territorio di vegetali o di prodotti vegetali, in particolare di quelli specificati all'allegato VII, nonchù dei loro imballaggi o dei veicoli per mezzo dei quali avviene il loro trasporto, disposizioni fitosanitarie particolari contro gli organismi nocivi che attaccano di norma i vegetali o i prodotti vegetali immagazzinati.

Art. 19

La direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, relativo allo lotta contro la cocciniglia di San Josù4, è modificata come indicato in appresso:

  1. a) All'articolo 7 viene aggiunto il seguente paragrafo 2 e il testo attuale di detto articolo diventa il paragrafo 1:

  2. b) All'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b) e c), i termini «articolo 7» sono sostituiti dai termini «articolo 7, paragrafo 1».

«2. Il paragrafo 1 non è applicabile alle partite di frutti freschi leggermente contaminati».

Art. 20

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi:

  1. a) alle limitazioni previste all'articolo 11, paragrafo 3, entro un termine di quattro anni,

  2. b) alle altre disposizioni della presente direttiva, entro un termine di due anni a decorrere dalla notificazione della direttiva stessa.

2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione della presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Art. 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1976. Per il Consiglio Il Presidente A. P. L. M. M. van der STEE (2) Parere reso il 13.10.1965 (non pubblicato nella GU).