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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 7 del 1979

Decisione
decisa il 1979-01-22, depositata il 1979-01-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:7
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16201

  • Enti pubblici
  • Enti ospedalieri e stato giuridico dei loro dipendenti
  • Divieto incondizionato dell'esercizio dell'attività professionale presso case di cura private
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 103/1977.

Norme impugnate

  • art. 133 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130
  • art. 43 legge 12 febbraio 1968, n. 132

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e dell'art. 133 del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130, promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1977 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria sui ricorsi di Briatico Beniamino ed altri contro l'ospedale Regionale "Melacrino e Bianchi" di Reggio Calabria, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 26 ottobre 1977; udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1978 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
punto 1
Considerato che la sezione staccata di Reggio Calabria del Tribunale Amministrativo della Calabria, con ordinanza emessa il 15 febbraio 1977 sui ricorsi proposti da Briatico Beniamino ed altri contro l'Ospedale generale regionale "Melacrino e Bianchi" di Reggio Calabria, ha ritenuto non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 43, lett. d, legge 12 febbraio 1968, n. 132, sugli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera, e 133 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, sullo stato giuridico dei dipendenti ospedalieri, in quanto il divieto incondizionato dell'esercizio dell'attività professionale, presso case di cura private, creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento - nella stessa categoria dei sanitari con rapporto "a tempo definito" - a scapito di coloro che per la loro specializzazione non possono svolgere la loro professione se non al di fuori dello studio privato, in quanto necessitano particolari attrezzature a livello nosocomiale; considerato che la Corte, con sentenza n. 103/1977, ha ritenuto infondata la questione di incostituzionalità e che il giudice a quo non ha addotto argomenti contrari limitandosi a invocarne l'approfondimento dell'esame, conclusione del quale non può non essere la conferma della precedente statuizione.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 43 legge 12 febbraio 1968, n. 132, e 133 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130. Così deciso in Roma, in camera di consiglio. nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1979. F.to: GIULIO GIONFRIDA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIA RELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze