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Sez. 1 - , Sentenza n. 21156 del 04/07/2022 (Rv. 665665 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Amministrazione straordinaria delle grandi imprese - Riconoscimento della prededuzione ai fornitori dell'ILVA - Nozione di impianto essenziale – Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665665-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE

L'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA, e in tal senso costituisce una previsione eccezionale e di stretta interpretazione, tesa a derogare al principio generale di cui all'art. 2740 c.c.; ne consegue che l'espressione che lega la prededuzione alle "prestazioni necessarie alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali" è da intendere in senso restrittivo e non può andar disgiunta dalla ricostruzione del ciclo produttivo dell'acciaio propriamente inteso (nella specie la S.C. ha ritenuto che il ciclo produttivo, ove concretizzato da un sistema meccanico che utilizza le materie prime, prodotte in loco - il cd. Coke - o raffinate mediante processo di agglomerazione, convogliandole in altoforno per realizzare la ghisa liquida, legittima l'inferenza secondo cui impianto essenziale è solo quello relativo al cd. primo acciaio, e cioè quello diretto alla realizzazione della altrimenti inesistente bramma d'acciaio).

Decreto Legge 23/12/2003 num. 347 art. 3 com. 1, Legge 18/02/2004 num. 39, Legge 20/06/2017 num. 91 art. 8, Legge 03/08/2017 num. 123, Cod. Civ. art. 2740

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)