Sez. 1, Sentenza n. 899 del 03/07/1985 Ud. (dep. 25/01/1986) Rv. 171654 - 01
STUPEFACENTI - AGEVOLAZIONE DOLOSA DELL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - MERA TOLLERANZA ALL'UTILIZZO DEL LOCALE - SUFFICIENZA - RAGIONE.*
STUPEFACENTI - AGEVOLAZIONE DOLOSA DELL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - MERA TOLLERANZA ALL'UTILIZZO DEL LOCALE - SUFFICIENZA - RAGIONE.*
Al fine della sussistenza del reato di agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti, รจ sufficiente il consentire che un locale, pubblico o privato, e quindi destinato ad altri fini, sia adibito a convegno di persone che vi accedono per darsi all'uso di sostanze stupefacenti, occorrendo solo un consapevole comportamento negativo, il quale si esplica in una mera tolleranza circa la destinazione da parte di chi ha diritto ad impedirla. (V mass n 152655; (Conf mass n 149834).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)