Sez. 2, Sentenza n. 4536 del 19/05/1990 (Rv. 467260 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - FACOLTÀ DEL DEBITORE DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO PRESSO UNA BANCA NEL SUO LUOGO DI RESIDENZA - SPOSTAMENTO DEL FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - FACOLTÀ DEL DEBITORE DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO PRESSO UNA BANCA NEL SUO LUOGO DI RESIDENZA - SPOSTAMENTO DEL FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS - ESCLUSIONE.*
Ai fini del regolamento della Competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto diritti di obbligazione, la previsione nella convenzione della facoltà per il debitore di effettuare il pagamento presso una banca designata dal creditore, quale modalità eventuale e contingente di pagamento volta a semplificare i rapporti fra i contraenti per mezzo dei servizi bancari del luogo di residenza del debitore non determina spostamento del forum destinatae solutionis, ex art. 20 cod. proc. civ., dal domicilio del creditore (art. 1182 terzo comma cod. civ.) a quello del debitore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)