Sez. 5, Sentenza n. 24083 del 12/11/2014 (Rv. 633380 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Integrazione del contraddittorio - Obbligatorietà - Presupposti - Cause scindibili - Esclusione - Fattispecie in tema di rinuncia all'eredità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in tale seconda ipotesi, la mancata proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l'obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parte pretermessa, sia ormai decorso il termine per l'impugnazione. (Nell'enunciare il principio, la S.C. ha confermato la sentenza della C.T.R., escludendo la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte che aveva rinunciato all'eredità, in un giudizio di appello relativo alle imposte connesse alla eredità rinunciata, non ricorrendo, nella specie, nessuna ipotesi di inscindibilità o interdipendenza di cause, né alcuna possibile contraddittorietà tra giudicati).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)