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Sez. 1, Sentenza n. 1285 del 12/05/1973 (Rv. 363880 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - OBBLIGO DI CONSEGNA DI COPIE PARI AL NUMERO DELLE PARTI - OMISSIONE - INESISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363880-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - OBBLIGO DI CONSEGNA DI COPIE PARI AL NUMERO DELLE PARTI - OMISSIONE - INESISTENZA.*

La notificazione dello atto di impugnazione nei confronti di piu parti va eseguita mediante la consegna di tante copie quante sono le parti, anche se unico e il procuratore domiciliatario; la consegna di un'unica copia o di un numero minore di copia importa non semplice nullita, ma assoluta inesistenza della notificazione. (Conf 2627/72, mass n 360177; 567/68, mass n 331676).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)