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Sez. 3, Sentenza n. 26 del 10/07/1981 Ud. (dep. 05/01/1982) Rv. 151460 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - LICENZA DI COSTRUZIONE - EDILIZIA RESIDENZIALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE - MANCANZA DI SANZIONE PENALE - FATTO NON PREVEDUTO COME REATO.*
Stato
decisa il 1981-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151460-01

EDILIZIA - IN GENERE - LICENZA DI COSTRUZIONE - EDILIZIA RESIDENZIALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE - MANCANZA DI SANZIONE PENALE - FATTO NON PREVEDUTO COME REATO.*

L'art. 48 legge 5 agosto 1978, n. 457 (norme per l'edilizia residenziale) stabilisce che, per gli interventi di manutenzione straordinaria, la concessione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 è sostituita dalla autorizzazione del sindaco, senza porre sanzione penale per la inosservanza della prescrizione. Pertanto, l'effettuare interventi di manutenzione straordinaria senza licenza non è previsto dalla legge come reato. (Conf 148129).*

Riferimenti normativi: Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31 lett. B, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 48, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)