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Sez. 3, Sentenza n. 610 del 28/02/1966 (Rv. 321209 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIU PARTI - RAPPRESENTATE DALLO STESSO PROCURATORE - NUMERO DI COPIE NECESSARIO - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321209-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIU PARTI - RAPPRESENTATE DALLO STESSO PROCURATORE - NUMERO DI COPIE NECESSARIO - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE.*

La notificazione della sentenza al procuratore, che abbia rappresentato piu parti nel giudizio in cui la stessa e stata emessa, deve essere eseguita con la consegna di tante copie per quante sono le persone rappresentate. In caso diverso, la notificazione, essendo giuridicamente inesistente, non produce l'effetto di dare inizio alla decorrenza del termine breve per l'impugnazione, con la conseguenza che questa puo essere proposta nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)