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Sez. 3 - , Sentenza n. 19425 del 30/09/2016 (Rv. 642594 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE | Procedimento per Convalida di sfratto - Estinzione ex art. 662 c.p.c. - Condanna dell'intimante alle spese - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642594-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE

Nel caso di declaratoria di estinzione del procedimento di convalida, a seguito di applicazione dell'art. 662 c.p.c. - per mancata comparizione del locatore intimante all'udienza fissata nell'atto di citazione ed in assenza di istanza del conduttore intimato, comparso a detta udienza, di procedersi all'accertamento negativo del diritto azionato, previo mutamento del rito -, il locatore-intimante non può essere condannato al pagamento delle spese di procedimento, che invece vanno poste a carico delle parti che le hanno anticipate, in applicazione analogica dell'art. 310 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 662 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)