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Sez. 1, Sentenza n. 11103 del 03/10/1983 Ud. (dep. 23/12/1983) Rv. 161873 - 01

ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE SPECIALE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - CONCESSIONE O DINIEGO - CRITERI - CLANDESTINITÀ DELL'ARMA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161873-01

ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE SPECIALE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - CONCESSIONE O DINIEGO - CRITERI - CLANDESTINITÀ DELL'ARMA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*

È incensurabile in Sede di legittimità la sentenza del giudice di merito che, in ordine ai delitti di porto e detenzione abusivi di arma comune da sparo, neghi la concessione dell'attenuante speciale prevista dall'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, a causa della clandestinità dell'arma, data l'incidenza negativa, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, di tale sua qualità sul fatto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 531, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)