Sez. 6, Sentenza n. 8656 del 11/07/1996 Ud. (dep. 24/09/1996) Rv. 205961 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - ATTI PRELIMINARI | Mancato invito al teste a rendere la dichiarazione sacramentale prevista dall'art. 497, comma secondo, cod. proc. pen. - Nullità relativa - Termine per dedurre tale nullità - Indicazione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - ATTI PRELIMINARI
Il mancato invito al teste a rendere la dichiarazione sacramentale di cui all'art. 497, comma secondo, cod. proc. pen., configura una nullità relativa che, come prescrive l'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere eccepita, dalla parte che vi assiste, prima che l'esame abbia inizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 497 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)