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Sez. 1 - , Ordinanza n. 17110 del 26/06/2019 (Rv. 654281 - 01)

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Conto corrente bancario - Determinazione del saggio di interesse "per relationem" - Limiti di ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654281-01

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE

Nella vigenza dell'art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può essere determinato "per relationem", con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla banca. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto nulla la pattuizione del tasso di interesse, all'interno di un contratto di conto corrente bancario, operata attraverso il riferimento ad un generico "top rate", concretamente specificato solo in un avviso sintetico redatto dalla banca ed esposto al pubblico.)

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)