Sez. 3, Sentenza n. 559 del 09/03/1967 (Rv. 326521 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE NELL'ALBO DEL DISTRETTO - MANCANZA - NULLITA INSANABILE - GIUDICE COLLEGIALE - SOTTOSCRIZIONE DELLA CITAZIONE DA PARTE DEL PROCURATORE NON ISCRITTO, ANCHE COME MANDATARIO SPECIALE DELL'ATTORE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE NELL'ALBO DEL DISTRETTO - MANCANZA - NULLITA INSANABILE - GIUDICE COLLEGIALE - SOTTOSCRIZIONE DELLA CITAZIONE DA PARTE DEL PROCURATORE NON ISCRITTO, ANCHE COME MANDATARIO SPECIALE DELL'ATTORE - IRRILEVANZA.*
La citazione (nella specie, atto di appello) sottoscritta da un procuratore non legalmente esercente nel distretto cui appartiene l'ufficio giudiziario presso cui e incardinato il processo, e radicalmente nulla ed e insuscettibile di sanatoria per effetto della Costituzione della controparte. Ne, trattandosi di controversia incardinata dinanzi ad un organo collegiale, ha Rilevanza che il procuratore, non legalmente esercente, abbia sottoscritto la citazione anche come mandatario speciale dell'attore, in quanto essendo quest'ultimo privo dello jus postulandi, la sua sottoscrizione dell'atto tramite il procuratore-mandatario e assolutamente improduttiva di effetti. (Cfr. 244-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)