Sez. U, Sentenza n. 751 del 25/10/1999 (Rv. 530767 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE | Natura pubblica o privata - Accertamento del giudice ordinario - Istanza senza esito di accertamento della natura privata alla PA - Irrilevanza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 1988 le istituzioni di assistenza e beneficenza non hanno necessariamente natura pubblica e la ricorrenza dei requisiti fissati dalla disciplina di settore per accertare la natura dell'istituzione deve essere verificata o dall'autorità amministrativa, il cui atto ha valore meramente ricognitivo, o dal giudice ordinario; conseguentemente non è di ostacolo alla cognizione del giudice ordinario il fatto che l'ente abbia inoltrato senza esito all'autorità amministrativa (nella specie Regione Lombardia) domanda per ottenere il riconoscimento della propria natura privata.
Riferimenti normativi: DPCM 16/02/1990 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 27/03/1990 num. 21, Legge Reg. Lombardia 27/03/1990 num. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)