diritto.io

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22731 del 11/12/2012 (Rv. 624335 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Competenza giurisdizionale - Individuazione - Art. 5, n. 5, del Regolamento CE n. 44/2001 - Individuazione contemporanea del giudice interno - Configurabilità - Controversia in materia contrattuale - Concorrenza col foro di cui all'art. 5, n. 1, del Regolamento medesimo - Sussistenza - Applicabilità del "forum contractus" ex art. 20 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento - Modalità del rilievo dell'incompetenza - Secondo la "lex fori" - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624335-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

La disposizione dell'art. 5, n. 5, del Regolamento CE n. 44/2001 - nel prevedere che la società o la persona giuridica domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro "qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, davanti al giudice del luogo in cui essa è situata" - non si limita ad individuare l'ordinamento in cui può essere radicata la controversia transnazionale, ma designa anche il giudice interno territorialmente competente. Allorché si tratti di controversia in materia contrattuale, tale foro speciale concorre con il foro "del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita" (di cui all'art. 5, n. 1, del medesimo Regolamento), senza che possano operare le norme sulla competenza territoriale dettate dagli artt. 18 e ss. cod. proc. civ., con conseguente inapplicabilità del "forum contractus", criterio di collegamento cui il Regolamento non dà rilevanza. Rimane, peraltro, affidata alla disciplina della "lex fori" la proposizione del rilievo del difetto di competenza territoriale del giudice adito, giacché il Regolamento disciplina le sole modalità del rilievo della violazione delle norme di competenza che si traduca nella citazione del convenuto davanti al giudice di uno Stato membro diverso da quello dovuto.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 22/12/2000 num. 44 art. 1 n. 5, Regolam. Commissione CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)