Sez. 3, Sentenza n. 2504 del 21/08/1950 (Rv. 880180 - 01)
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - CLAUSOLA DI RINNOVAZIONE TACITA - APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO - NECESSITÀ - INSUSSISTENZA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - CLAUSOLA DI RINNOVAZIONE TACITA - APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO - NECESSITÀ - INSUSSISTENZA
Con norma di carattere generale, il primo comma dell'art. 1341 cod.civ. riconosce l'efficacia delle condizioni generali del contratto se il contraente per adesione le ha conosciute al momento della stipulazione o avrebbe dovuto conoscerle usando la ordinaria diligenza; soltanto in via eccezionale - in considerazione della particolare gravità ed importanza di alcuna clausole - il secondo comma del citato articolo ne sancisce la inefficacia, ove non siano state specificamente approvate per iscritto, in considerazione del contenuto obiettivo delle clausole stesse. Non è necessario che sia approvata specificamente per iscritto, a norma del secondo comma dell'art. 1341 cod.civ., la clausola di rinnovazione tacita del contratto, contenuta nelle condizioni generali del contratto stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)