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Sez. 2 - , Sentenza n. 35416 del 23/05/2019 Cc. (dep. 01/08/2019) Rv. 276434 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE | Dichiarazione – Forme – Copia della dichiarazione – Deposito presso il giudice ricusato – Mancata attestazione – Inammissibilità della dichiarazione – Esclusione.
Stato
decisa il 2019-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276434-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE

La mancata attestazione dell'avvenuto deposito di copia della dichiarazione di ricusazione presso la cancelleria del giudice ricusato non è causa di inammissibilità della stessa. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato che la corte d'appello può agevolmente compiere, di propria iniziativa, le necessarie verifiche, in quanto lo scambio di informazioni tra uffici giudiziari è previsto per garantire il buon andamento dell'amministrazione della giustizia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)