Sez. L, Sentenza n. 1323 del 22/02/1983 (Rv. 426122 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL TERRITORIO MONTANO - DISCIPLINA EX ART. 7 DEL D.L. N. 942 DEL 1977 - PORTATA - NATURA INTERPRETATIVA - CONFIGURABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL TERRITORIO MONTANO - DISCIPLINA EX ART. 7 DEL D.L. N. 942 DEL 1977 - PORTATA - NATURA INTERPRETATIVA - CONFIGURABILITÀ.*
L'art. 7 del d.l. 23 dicembre 1977 n. 942, convertito nella legge 27 febbraio 1978 n. 41, il quale stabilisce che dall'estensione delle agevolazioni fiscali all'intero territorio montano disposta dall'ultimo comma dell'art. 12 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 deve intendersi esclusa l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati di cui al R.d.l. 28 novembre 1938 n. 2138 e successive modifiche ed integrazioni e che le imprese con terreni ubicati ad un'altitudine non inferiore ai settecento metri continuano ad essere esonerate dal pagamento dei contributi anzidetti, costituisce norma d'interpretazione autentica, con conseguente sua applicabilità retroattiva ai rapporti preesistenti. (Conf 245/80, mass n 403637).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Regio Decr. Legge 28/11/1938 num. 2138 CORTE COST., Legge 03/12/1971 num. 1102 art. 12, Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 8 CORTE COST., Legge 27/02/1978 num. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)