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Sez. 3, Sentenza n. 1405 del 28/06/1971 Ud. (dep. 25/09/1971) Rv. 119114 - 01

SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - FORMULE ASSOLUTORIE - FORMULA 'NON PUNIBILÈ E 'FATTO NON REATÒ - VALORE SOSTANZIALE DELLA DISTINZIONE - CAUSE IMPEDITIVE DELLA PUNIBILITA - NON RIENTRANO NELL'IPOTESI DEL FATTO NON REATO - CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - MOTIVO DI IMPUGNAZIONE VOLTO AD OTTENERE IL PROSCIOGLIMENTO PER LEGITTIMA DIFESA - INACCOGLIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119114-01

SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - FORMULE ASSOLUTORIE - FORMULA 'NON PUNIBILÈ E 'FATTO NON REATÒ - VALORE SOSTANZIALE DELLA DISTINZIONE - CAUSE IMPEDITIVE DELLA PUNIBILITA - NON RIENTRANO NELL'IPOTESI DEL FATTO NON REATO - CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - MOTIVO DI IMPUGNAZIONE VOLTO AD OTTENERE IL PROSCIOGLIMENTO PER LEGITTIMA DIFESA - INACCOGLIBILITA.*

Per gli artt 378 e 478 cod proc pen la formula 'non punibilè deve essere seguita dall'aggiunta della causa specifica che nella specie ricorre oppure dalla locuzione 'perche il fatto non costituisce reatò. La distinzione non ha un valore puramente terminologico, bensi sostanziale. La formula assolutoria di 'fatto non reatò si adatta alle fattispecie in cui manchi il dolo o la colpa, cioe l'elemento subbiettivo del reato, ma non alle circostanze che impediscono la punibilita. Le stesse (dette anche cause di giustificazione) presuppongono il fatto preveduto come reato e, autorizzando per casi particolari la condotta vietata dalla norma generale, costituiscono di questa una deroga. Le cause impeditive della punibilita devono, quindi, ritenersi escluse dall'ipotesi del fatto non preveduto dalla legge come reato di cui all'art 152, comma secondo, cod proc pen. ne consegue che, quando sussiste una causa estintiva del reato, il giudice non puo prendere in esame il motivo con il quale si chiede l'applicazione dell'esimente della legittima difesa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Pen. art. 52, Cod. Proc. Pen. art. 478

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)