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Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette

Testo in vigore al

Art. 252 Frode fiscale

1. E' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 50.000 a lire 600.000, ferme restando le altre sanzioni eventualmente applicabili:

  1. a) chi, essendo tenuto a sottoscrivere la dichiarazione ed essendo venuto a conoscenza che negli inventari o bilanci e' stata omessa l'iscrizione di attivita' o sono state iscritte passivita' inesistenti, ovvero che sono state formate scritture o documenti fittizi o sono state alterate scritture o documenti contabili, sottoscrive la dichiarazione senza rettificare i dati conseguenti rilevanti nella determinazione dei redditi imponibili;

  2. b) chiunque, al di fuori dei casi previsti nella lettera a), indica nella dichiarazione passivita' inesistenti rilevanti nella determinazione dei redditi imponibili;

  3. c) chiunque commette altri fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte dirette.

2. Se i fatti indicati dal comma precedente comportano evasione d'imposta per un ammontare eccedente le lire 600.000 la multa e' applicata in misura pari all'ammontare della imposta di cui si e' tentata l'evasione.

3. Si applica soltanto la multa se i fatti indicati dal primo comma comportano una evasione d'imposta di speciale tenuita'.

Art. 253 Violazione degli obblighi degli organi societari

1. Sono puniti con la multa da lire 15.000 a 1 milione gli amministratori ed i componenti degli organi di controllo di soggetti tassabili in base al bilancio che non denunciano nella relazione annuale o nella dichiarazione dei redditi la mancanza di taluno dei libri o delle scritture contabili prescritte.

2. La pena e' dell'ammenda da lire 10.000 a 1 milione se la omissione di denuncia riguarda altre violazioni delle norme sulla tenuta delle scritture contabili.

Art. 254 Inosservanza di richieste e disposizioni dell'ufficio delle imposte

1. Chi non restituisce nel termine assegnatogli i questionari previsti dalla lettera a) dell'art. 39 o li restituisce con risposte incomplete o non veritiere e' punito con l'ammenda da lire 2000 a lire 50.000.

2. Chi, invitato a presentarsi all'ufficio delle imposte ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 39, non si presenta nel termine assegnatogli senza giustificato motivo e' soggetto alla pena pecuniaria da lire 125 a lire 750.

3. In caso di inottemperanza alle richieste fatte dagli uffici delle imposte ai sensi della lettera c) dell'art. 39 e del primo comma dell'art. 40, si applica la pena pecunaria da lire 500 a lire 20.000.

4. Chi, fuori dei casi previsti dai commi precedenti, non ottempera alle richieste fatte o alle disposizioni date dagli uffici delle imposte nell'esercizio delle facolta' ad essi spettanti e' punito con l'ammenda da lire 500 a lire 20.000 se ne sia derivato ostacolo all'accertamento.

Art. 255 Omissione di comunicazioni prescritte alle pubbliche Amministrazioni

1. In caso di violazione delle disposizioni dei commi quarto e quinto dell'articolo 40, si applica la pena pecuniaria da lire 250 a lire 1.500.14

Art. 256 Omessa comunicazione di variazioni intervenute nei registri e negli albi professionali

1. In caso di violazione della disposizione dell'ultimo comma, dell'art. 40 il segretario della Camera di commercio o dell'Ordine professionale e' soggetto a pena pecuniaria nella misura di lire 5000 per ogni nominativo nei cui riguardi e' stata omessa la prescritta comunicazione.

Art. 257 Tardiva o infedele attestazione delle aziende di credito

1. Se il certificato previsto dall'art. 41 contiene attestazioni non rispondenti al vero si applicano la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 5 milioni a carico della azienda o istituto e la pena pecuniaria fino a lire 1.500.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto il certificato.

2. In caso di recidiva puo' essere disposto lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda o istituto ed in caso di eccezionale gravita' puo' essere revocata la autorizzazione all'esercizio del credito, ai sensi delle norme in vigore.

3. La pena pecuniaria a carico dell'azienda o istituto prevista dal primo comma si applica anche nel caso di rilascio del certificato oltre il termine di venti giorni dalla richiesta scritta del contribuente.

Art. 258 Irregolare vidimazione delle scritture contabili

1. E' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 il pubblico ufficiale che provvede alla vidimazione di libri o scritture contabili senza trascrivervi gli estremi della quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa. Se il pubblico ufficiale omette di apporre la firma o il timbro sulla quietanza si applica l'ammenda da lire 100 a lire 10.000.

Art. 259 Pene accessorie

1. Coloro che sono stati condannati per i reati previsti dagli articoli 252 e 253 non possono far parte degli organi di controllo di soggetti tassabili in base al bilancio per un periodo di cinque anni e, se gia' ne fanno parte, decadono dall'ufficio.

Capo II. Sanzioni in sede di riscossione

Art. 260 Omissione del versamento in tesoreria

1. Chi non provvede al versamento in tesoreria, a norma degli articoli 169 e 170, delle somme dovute a titolo d'imposta o di acconto, in relazione a redditi altrui tassabili in via di rivalsa o soggetti a ritenuta d'acconto, e' soggetto a sopratassa in misura corrispondente all'intero ammontare delle somme stesse. E' inoltre punito con l'arresto fino a sei mesi qualora abbia gia' operato la ritenuta.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento in tesoreria delle imposte sulle societa' e sulle obbligazioni si applica la sopratassa del dieci per cento della imposta non versata. La sopratassa e' ridotta al cinque per cento quando il versamento avviene con un ritardo non superiore ad un mese.

Art. 261 Morosita' nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli

1. Il mancato pagamento di sei rate consecutive di imposte per un ammontare complessivo non inferiore alle lire 12.000 e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 20.000.

2. Se il mancato pagamento si riferisce ad imposte sui redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali ovvero dall'esercizio di attivita' per le quali sia richiesta l'iscrizione in albi professionali o una speciale autorizzazione, l'Amministrazione finanziaria, in luogo dell'ammenda, promuove la dichiarazione di fallimento o dispone la sospensione dall'esercizio dell'attivita'.

3. Non si fa luogo alla applicazione dell'ammenda o alla sospensione dall'esercizio dell'attivita' se il contribuente prova che il mancato pagamento e' stato determinato da impossibilita' economica.

4. Il contribuente incorso in morosita' che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute, abbia compiuto sui propri o sugli altrui beni atti fraudolenti che rendano in tutto o in parte inefficace l'esecuzione esattoriale e' punito con la reclusione fino a tre mesi, senza pregiudizio delle sanzioni previste dai commi precedenti.

5. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso di mancato pagamento, in unica soluzione, delle imposte sui redditi di lavoro corrisposti al personale dipendente iscritte nel ruolo speciale a nome del soggetto ai sensi della lettera a) dell'art. 183.

Art. 262 Procedura per l'applicazione delle sanzioni a titolo di morosita'

1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 261 l'esattore informa l'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della sesta rata d'imposta o, nel caso previsto dall'ultimo comma dello stesso articolo, dalla scadenza dell'unica rata. L'ufficio delle imposte redige il processo verbale di morosita', contenente l'invito al contribuente a presentarsi all'Intendente di finanza entro un termine non inferiore a trenta giorni, con l'avvertenza che in caso di mancata comparizione o di mancato pagamento entro il detto termine si procedera' alla applicazione delle sanzioni. Il verbale e' comunicato all'Intendente e notificato al contribuente.

2. Se il contribuente si presenta l'Intendente di finanza ha facolta' di assegnarli un nuovo termine per il pagamento delle imposte dovute.

3. Le dichiarazioni rese dal contribuente ed il provvedimento adottato dall'Intendente sono riportati nel processo verbale.

4. Se il contribuente non si presenta o non provvede tempestivamente al pagamento l'Intendente di finanza condanna il contribuente all'ammenda ovvero, nei casi contemplati dal secondo e dall'ultimo comma dell'articolo 261, dispone che l'esattore presenti il ricorso per la dichiarazione del fallimento o pronuncia con decreto motivato la sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il decreto di sospensione e' notificato all'interessato che puo' ricorrere entro quindici giorni al Ministro per le finanze; in caso di mancata proposizione o di rigetto del ricorso il decreto e' comunicato per i provvedimenti di competenza all'organo incaricato della tenuta dell'albo o all'autorita' che concesse l'autorizzazione.

Art. 264 Omissione della ritenuta d'imposte relative a redditi altrui

1. Chi non opera in tutto o in parte le ritenute a titolo d'imposta o d'acconto prescritte in relazione a redditi altrui e' soggetto a sopratassa, in misura corrispondente alla meta' dell'ammontare non trattenuto, senza pregiudizio delle sanzioni applicabili ai sensi degli articoli precedenti per il caso di mancato pagamento o di mancato versamento in tesoreria.

Art. 265 Responsabilita' dei liquidatori

1. I liquidatori dei soggetti tassabili in base al bilancio che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attivita' della liquidazione, le imposte dovute dal soggetto per il periodo della liquidazione e per quello anteriore rispondono in proprio del pagamento delle imposte stesse.

2. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della societa' o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.

Capo III. Disposizioni comuni

Art. 266 Esercizio abusivo di funzioni di assistenza e rappresentanza

1. Chiunque esercita funzioni di assistenza o di rappresentanza in materia tributaria in violazione delle disposizioni dell'art. 13 e' punito con la multa da lire 50.000 a lire 500.000. La condanna comporta la esclusione per un anno dall'esercizio delle funzioni stesse.

Art. 268 Applicazione delle sopratasse

1. Le sopratasse sono applicate dall'ufficio delle imposte, che ne da' comunicazione al contribuente con l'avviso di accertamento delle relative imposte o con separato avviso.

Art. 269 Applicazione delle sanzioni a carico delle aziende di credito

1. La pena pecuniaria stabilita dai commi primo e terzo dell'art. 257 e' applicata con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Ministro per il tesoro.

2. I provvedimenti previsti dal secondo comma dell'articolo 257 sono adottati, su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 270 Procedura per l'applicazione delle sanzioni

1. L'ufficio delle imposte, in caso di violazioni soggette a sanzioni diverse dalla sopratassa, redige il relativo processo verbale e lo trasmette all'Intendente di finanza.

2. L'Intendente di finanza, quando la sanzione applicabile non rientra nella sua competenza, denuncia il fatto all'autorita' giudiziaria ovvero, nei casi previsti dall'art. 269, al Ministro per le finanze, aggiungendo i rilievi che ritenga del caso.

Titolo XII. Disposizioni finali e transitorie

Art. 272 Addizionale a favore degli enti comunali di assistenza

1. Restano ferme le disposizioni del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni, concernenti l'addizionale a favore degli enti comunali di assistenza.

2. Nelle ipotesi contemplate dagli articoli 126, 127, 123 e 143 deve essere operata, oltre alle ritenute ivi previste, anche la ritenuta dell'addizionale di cui al comma precedente, che viene riscossa secondo le norme valevoli per le imposte sulle quali e' applicata.