Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
Testo in vigore al
Art. 7 Obbligo di iscrizione al Fondo
1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti delle aziende private del gas con qualifica di impiegato o di operaio in servizio effettivo alla data del 1° novembre 1967 o a quella di assunzione, se posteriore.
2. Il personale nuovo assunto, che abbia superato il periodo di prova previsto dai contratti collettivi di lavoro di categoria e che sia confermato in servizio effettivo dalla azienda, e' iscritto al Fondo a decorrere dalla data di assunzione.
3. E' escluso dall'iscrizione al Fondo il personale assunto per lavori di carattere eccezionale o temporaneo, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria, o assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di legge.
4. Sono altresi' esclusi i dipendenti con qualifica di dirigente.
Art. 8 Le aziende private del gas
1. Agli effetti della presente legge, sono aziende private del gas quelle che, per atto di concessione amministrativa, producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas alla cittadinanza per usi civili, nonche' quelle gia' tenute ad iscrivere il proprio personale all'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, soppresso dall'articolo 2 della legge 1 luglio 1955, n. 638.
Art. 9 Finanziamento del Fondo e determinazione del contributo
1. Per il finanziamento delle pensioni integrative, nonche' per le relative spese di amministrazione, e' dovuto al fondo un contributo pari al 5,60 per cento a totale carico delle aziende, da calcolarsi sulla retribuzione globale mensile di cui al successivo articolo 10 e sulla tredicesima mensilita' percepita dagli iscritti.
2. Il contributo di cui al comma precedente e' dovuto altresi' sull'indennita' corrisposta agli iscritti in sostituzione del periodo di preavviso, previsto dai contratti collettivi di categoria. In caso di morte, e' soggetta a contributo soltanto la quota di indennita' sostitutiva del preavviso corrispondente al periodo compreso tra l'effettiva cessazione dal servizio dell'iscritto e la data del decesso.
3. La misura del contributo previsto dal primo comma del presente articolo puo' essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore del fondo, in relazione al fabbisogno del fondo stesso e alle risultanze di gestione.
4. Il Fondo e' anche alimentato dagli interessi sulle disponibilita' di esso, da donazioni, lasciti e da qualsiasi altro provento spettante per qualsiasi titolo, comprese le multe e le ammende.
Art. 10 Definizione di retribuzione globale mensile
1. Agli effetti della presente legge, per retribuzione globale mensile si intende l'importo normalmente corrisposto al dipendente a titolo di retribuzione minima stabilito dai contratti collettivi di categoria, maggiorato degli aumenti per anzianita' e per merito, dell'indennita' di contingenza e delle altre eventuali indennita' fisse mensili a carattere continuativo.
2. Dalla retribuzione globale mensile sono escluse:
a) le quote delle doppie mensilita';
b) le somministrazioni in natura e le indennita' sostitutive di esse;
c) le indennita' di mensa e simili;
d) le corresponsioni a titolo di rimborso spese, anche se forfettizzate.
Art. 11 Versamento dei contributi, diritto di rivalsa, termine, interessi di mora
1. Insieme con il contributo integrativo di cui all'articolo 9 della presente legge, le aziende sono tenute a versare i contributi dovuti, a qualsiasi titolo, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti anche per la quota a carico dei lavoratori, fermo restando il diritto di rivalsa mediante trattenuta sulla retribuzione ad essi spettante.
2. I versamenti dei contributi, a qualsiasi titolo dovuti, debbono essere effettuati a periodi trimestrali posticipati e non oltre un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, secondo le modalita' stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
3. In caso di ritardato versamento oltre il termine predetto, le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse di mora, calcolato al saggio del 5 per cento annuo, a decorrere dalla data di scadenza del trimestre al quale i contributi si riferiscono.
Art. 12 Assenze dal servizio contrattualmente non riconosciute utili
1. L'iscrizione al Fondo e' sospesa durante i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione, non riconosciuti utili agli effetti dell'anzianita' a norma dei contratti collettivi di categoria.
2. Per i periodi di cui al precedente comma l'iscritto puo' ottenere, tuttavia, di versare, a proprio carico, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i contributi calcolati sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non fosse stato assente dal servizio.
3. L'iscritto che si avvalga della facolta' prevista dal presente articolo deve proporre domanda al Fondo entro 6 mesi dalla ripresa del servizio. Esso puo' essere ammesso al pagamento dei contributi dovuti in unica soluzione ovvero in rate uguali trimestrali, comprensive dell'interesse al saggio del 5 per cento annuo, di modo che l'estinzione avvenga non oltre i 5 anni.
4. Nel caso che il diritto alle prestazioni maturi prima che sia ultimato il pagamento dell'ultima rata, si considera utile solo il periodo corrispondente alla somma effettivamente versata, salva la facolta' dell'iscritto o dei suoi aventi diritto di corrispondere, in unica soluzione, le rate non scadute.
Art. 13 Assenze dal servizio contrattualmente riconosciute utili
1. Per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione, riconosciuti utili agli effetti dell'anzianita' a norma dei contratti collettivi di categoria, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione dovuto dal fondo, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, commisurati alla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto se non fosse stato assente dal servizio, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11, salvo che i suddetti periodi non siano coperti da contribuzione figurativa nella predetta assicurazione generale, nel qual caso i contributi sono dovuti esclusivamente per il trattamento integrativo.
Art. 14 Periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta durante l'ultimo anno di servizio
1. Per i periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta a norma dei contratti collettivi di categoria, che si verifichino nell'ultimo anno di iscrizione al fondo, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto senza riduzione, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11.
Art. 15 Carattere integrativo della pensione del Fondo-pensione complessiva
1. Il trattamento di pensione corrisposto dal Fondo agli iscritti ed ai loro superstiti e' integrativo, fino a concorrenza dell'importo della pensione prevista dalla presente legge, della pensione dovuta agli stessi dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per i periodi riconosciuti utili agli effetti del trattamento medesimo.
2. La pensione liquidata dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e l'integrazione dovuta a carico del Fondo costituiscono, per gli aventi diritto, un'unica pensione complessiva, erogata dal Fondo stesso.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MARZO 1987, N.61
Art. 16 Requisiti per il diritto a pensione diretta
1. Gli iscritti che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di aziende private del gas hanno diritto alla pensione complessiva di cui alla presente legge quando:
1) abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' e possano far valere almeno quindici anni di contribuzione al fondo;
2) siano riconosciuti invalidi secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, a qualunque eta', dopo almeno cinque anni di contribuzione o, dopo qualunque periodo, se l'invalidita' sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, sempreche' la domanda di pensione sia presentata entro sei mesi dalla cessazione dal servizio;
3) non abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta', ma cessino dal servizio ed abbiano diritto alla pensione di anzianita' secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.2
Art. 17 Misura della pensione complessiva
1. La misura della pensione mensile complessiva e' pari ad un trentanovesimo della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno per il quale e' stato versato il contributo al Fondo, per ogni anno di contribuzione al Fondo stesso.
2. Le frazioni di anni si conteggiano in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.
3. La misura della pensione mensile complessiva non puo' superare il 90 per cento della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno per il quale e' stato versato il contributo al Fondo.
4. Nel caso di invalidita', la misura della pensione complessiva non puo' essere inferiore al 50 per cento della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno di contribuzione al Fondo.
5. La pensione complessiva, calcolata a norma del presente articolo, comprende la pensione dovuta dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, al netto delle maggiorazioni per carichi familiari, determinata in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione medesima durante i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.
6. Le quote di maggiorazione per carichi di famiglia, dovute dall'assicurazione generale obbligatoria, sono corrisposte in aggiunta alla pensione complessiva.
7. Qualora la pensione complessiva risulti di importo inferiore a quello della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria indicata al precedente comma, all'iscritto spetta una pensione d'importo pari a questa ultima.
Art. 18 Accertamento dell'invalidita' - Collegio medico
1. Agli effetti previsti al punto 2) del precedente articolo 16, l'invalidita' del lavoratore e' accertata, per conto del Fondo, dall'istituto nazionale della previdenza sociale, che si avvale della propria organizzazione sanitaria.
2. Lo stato d'invalidita', che abbia dato luogo al trattamento di pensione previsto dalla presente legge, non e' suscettibile di revisione.
3. In caso di ricorso, l'accertamento dell'invalidita' e' deferito ad un collegio di tre medici, di cui uno designato dal Fondo, uno dall'iscritto ed un terzo scelto di comune accordo dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza.
4. L'accertamento del collegio medico e' definitivo.
5. Per la proposizione del ricorso al collegio medico, si osservano gli stessi termini di cui all'articolo 36 della presente legge.
Art. 19
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MARZO 1987, N.61
Art. 20 Pensione complessiva ai superstiti e determinazione della misura
1. Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto che possa far valere 10 anni di contribuzione al Fondo, o qualunque periodo se la morte sia causata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, spetta una pensione complessiva di riversibilita' od indiretta al coniuge, ai figli legittimi, legittimati, adottivi o naturali purche' riconosciuti, ovvero ai genitori, ovvero ai fratelli ed alle sorelle nell'ordine stabilito dalle norme della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
2. Per le condizioni di eta', le condizioni di invalidita' del marito superstite di donna iscritti o di inabilita' dei tigli ed equiparati, dei genitori, dei fratelli e delle sorelle, le condizioni riguardanti il vincolo matrimoniale ed ogni altra condizione, si applicano le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, vigenti alla data della morte del pensionato o dell'iscritto.
3. Per la determinazione della misura della pensione mensile complessiva, spettante ai superstiti indicati ai precedenti commi, si applicano, alla pensione complessiva diretta gia' liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto, le aliquote percentuali previste dalle disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, vigenti alla data del decesso del pensionato o dell'iscritto.
4. La pensione mensile complessiva che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso e' determinata secondo quanto disposto dall'articolo 17 della presente legge e non puo' essere inferiore al 50 per cento della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno di contribuzione al Fondo.
5. Per l'accertamento della dipendenza della morte da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, per l'accertamento della invalidita' del coniuge superstite o della inabilita' dei figli ed equiparati, dei genitori e dei fratelli e sorelle, si applicano le norme previste dall'articolo 18 della presente legge.
6. Coloro che anteriormente al 1° novembre 1967 si sono venuti a trovare nelle condizioni previste dal presente articolo, hanno diritto, a domanda, alla pensione di riversibilita' o indiretta, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, se la domanda e' presentata entro il 30 giugno 1972, o dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la domanda stessa sia presentata dopo il 30 giugno 1972.
Art. 21 Esclusioni e decadenza dal diritto alla pensione ai superstiti
1. Per i casi di esclusione o di decadenza dal diritto alla pensione complessiva ai superstiti si osservano le norme della assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, vigenti al momento della morte del pensionato o dell'iscritto.
2. Nel caso di concorso di piu' superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, il trattamento complessivo e' riliquidato secondo le norme di cui al precedente articolo.
Art. 22 Tredicesima mensilita'
1. In occasione delle festivita' natalizie e' corrisposta dal Fondo una mensilita' della pensione complessiva, di cui al precedente articolo 15, a titolo di tredicesima rata di pensione.
2. La mensilita' di cui al precedente comma e' corrisposta unitamente con la rata di dicembre, per un importo proporzionale al numero delle rate di pensione maturate nell'anno.
Art. 23 Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
1. Il diritto alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e' riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilita dalle norme vigenti per l'assicurazione medesima.
2. Resta salvo il diritto dell'iscritto, che non ha conseguito il diritto alla pensione complessiva del fondo, alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria secondo le disposizioni che la disciplinano.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MARZO 1987, N.61.
Art. 24 Sostituzione del Fondo nei diritti derivanti dall'assicurazione obbligatoria
1. Il Fondo si sostituisce agli iscritti ed ai loro superstiti nei diritti derivanti dai contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti durante i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.
2. La sostituzione opera limitatamente alla pensione od alla quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per le quali spetti l'integrazione a carico del Fondo, a norma degli articoli 16, 19 e 20 della presente legge.
3. Qualora la pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti risulti determinata anche da contributi versati od accreditati per periodi di lavoro non prestato alle dipendenze di aziende private del gas o, comunque, non riconosciuti utili per la pensione complessiva, la sostituzione e' limitata alla quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria corrispondente al rapporto che intercorre tra i contributi versati od accreditati in detta assicurazione, con riferimento ai periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva ed i contributi che hanno determinato l'intero importo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
4. La sostituzione di cui al presente articolo opera dalla data di decorrenza della pensione liquidata dal Fondo, se a tale data gli iscritti abbiano conseguito il diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, o dalla data in cui il diritto stesso risulti raggiunto, anche se non sia stata presentata la relativa domanda.
Art. 25 Decorrenza della pensione complessiva - Domanda
1. La pensione complessiva diretta decorre dal primo giorno del mese successivo al termine del preavviso, anche se sostituito dall'indennita' equivalente; il periodo cui questa si riferisce e'
considerato utile agli effetti delle prestazioni liquidate dal Fondo.
2. La pensione complessiva di riversibilita' o indiretta decorre dal
primo giorno del mese successivo alla morte del pensionato o dell'iscritto.
3. La liquidazione della pensione complessiva diretta od indiretta e' disposta a domanda dell'iscritto o della azienda dalla quale egli dipende, oppure, in caso di morte, a domanda degli aventi diritto. La pensione complessiva di riversibilita' e' liquidata a domanda degli aventi diritto.
4. La domanda di pensione a carico del Fondo si intende rivolta anche al conseguimento della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Art. 26
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MARZO 1987, N.61
Art. 27
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MARZO 1987, N.61