Sez. 6, Sentenza n. 11360 del 14/10/1998 Ud. (dep. 28/10/1998) Rv. 213408 - 01
REATO - REATO IMPOSSIBILE | Nozione - Violazione di corrispondenza - Lettera di prova predisposta dall'amministrazione contenente banconote contrassegnate - Reato impossibile - Insussistenza.
REATO - REATO IMPOSSIBILE
La valutazione della idoneità dell'azione che rende impossibile il reato va compiuta con giudizio "ex ante", che tenga conto cioè delle conoscenze conosciute e conoscibili dall'agente al momento della condotta in relazione al raggiungimento del risultato perseguito. Risponde pertanto del reato di violazione di corrispondenza, a norma degli artt. 616 e 619 cod. pen. l'addetto al servizio delle poste che apre un plico "civetta" - inviato peraltro a un destinatario effettivamente esistente - e sottrae le banconote ivi contenute, i cui numeri di serie erano stati preventivamente registrati dall'amministrazione postale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 616, Cod. Pen. art. 619
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)