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Sez. 6, Sentenza n. 11360 del 14/10/1998 Ud. (dep. 28/10/1998) Rv. 213408 - 01

REATO - REATO IMPOSSIBILE | Nozione - Violazione di corrispondenza - Lettera di prova predisposta dall'amministrazione contenente banconote contrassegnate - Reato impossibile - Insussistenza.
Stato
decisa il 1998-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213408-01

REATO - REATO IMPOSSIBILE

La valutazione della idoneità dell'azione che rende impossibile il reato va compiuta con giudizio "ex ante", che tenga conto cioè delle conoscenze conosciute e conoscibili dall'agente al momento della condotta in relazione al raggiungimento del risultato perseguito. Risponde pertanto del reato di violazione di corrispondenza, a norma degli artt. 616 e 619 cod. pen. l'addetto al servizio delle poste che apre un plico "civetta" - inviato peraltro a un destinatario effettivamente esistente - e sottrae le banconote ivi contenute, i cui numeri di serie erano stati preventivamente registrati dall'amministrazione postale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 616, Cod. Pen. art. 619

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)