Sez. 1, Sentenza n. 6446 del 13/12/1980 (Rv. 410202 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - MODIFICAZIONI SUCCESSIVE ALL'ESAURIMENTO DEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - ECCEZIONI - CAUSE INSTAURATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - MODIFICAZIONI SUCCESSIVE ALL'ESAURIMENTO DEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - ECCEZIONI - CAUSE INSTAURATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA.*
La devoluzione alla cognizione del tribunale per i minorenni della domanda concernente l'affidamento dei figli minori a modifica delle condizioni o dei patti della separazione tra coniugi, dopo che il tribunale ordinario abbia esaurito il suo compito con la definitiva pronuncia di separazione giudiziale o con l'omologazione della separazione consensuale, opera solo dopo la data di entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, introdotta con la legge 19 maggio 1975 n 151, in considerazione dell'incidenza di detto affidamento sull'Esercizio della potesta sui figli medesimi, ai sensi dell'art 155 terzo comma, nuovo testo, cod civ, e non anche, pertanto, con riguardo alle cause instaurate prima dell'indicata data, che restano di spettanza dello stesso tribunale ordinario. (V 1439/80; (V 5686/79, mass n 402283; (V 1762/75, mass n 375411)*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)