Sez. 3, Ordinanza n. 32021 del 11/12/2024 (Rv. 673344-01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Mancata proposizione del giudizio penale per difetto di querela - Azione civile di risarcimento - Termine di prescrizione - Applicabilità dell'art. 2947, comma 3, c.c. - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO
Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un
fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso l'applicazione del più lungo termine prescrizionale non ritenendo provato il fatto di reato secondo il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio").
Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)