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Sez. 3 - , Ordinanza interlocutoria n. 11300 del 28/04/2023 (Rv. 667406 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Cancellazione del difensore del ricorrente dall’albo degli avvocati cassazionisti dopo il deposito del ricorso - Interruzione del giudizio - Esclusione - Rinvio a nuovo ruolo con comunicazione alla parte interessata - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667406-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La cancellazione del difensore del ricorrente dall'albo degli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori non comporta l'interruzione del giudizio di cassazione, ma consente alla Corte di rinviarlo ad altra udienza (o adunanza), previa comunicazione alla parte dell'ordinanza di differimento, al fine di garantire a quest'ultima la possibilità di nominare un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità, secondo i principi del giusto processo, va garantita anche nel giudizio di legittimità in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito.

Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)