diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 10903 del 05/04/2022 (Rv. 664296 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Reddito d’impresa - Determinazione - Società controllante - Mancata produzione di reddito - Aliquota applicabile - Ordinaria e non agevolata - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664296-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito di impresa, l'ente controllante che risulti in perdita fiscale o privo di redditi propri, e sia quindi sprovvisto di una propria "aliquota media", non può invocare l'applicazione dell'aliquota minima del 27%, in relazione alla tassazione dei redditi esteri imputati per trasparenza e prodotti da controllata estera, giacchè in tal modo beneficerebbe di un trattamento agevolato non più previsto dopo la novellazione dell'art. 167 del d.P.R. n. 917 del 1986 ad opera dell'art. 1, comma 142, della l. n. 208 del 2015, con conseguente applicazione dell'aliquota ordinaria.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 167, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 1 com. 2, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 142 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)