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Sez. 2, Sentenza n. 1585 del 23/05/1972 (Rv. 358338 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE - DICHIARAZIONI CONTENUTE IN CITAZIONE - VALORE CONFESSORIO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE. *
Stato
decisa il 1972-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358338-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE - DICHIARAZIONI CONTENUTE IN CITAZIONE - VALORE CONFESSORIO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE. *

Le dichiarazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio sono riferibili direttamente alla parte attrice. Tuttavia, perche esse assumano valore confessorio, occorre che siano inequivocabilmente dirette al riconoscimento di fatti a se contrari ed utili per l'altra parte. La indagine del giudice di merito sul contenuto e sul significato della dichiarazione in questione, anche con riguardo all'animus confitendi, e incensurabile in Cassazione. (V 352'70, mass n 345260; 2283'68, mass n 334572; 2239'67, mass n (V 329428).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)