Sez. L - , Sentenza n. 33982 del 17/11/2022 (Rv. 666027 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITA' - SUCCESSIONE DI CONTRATTI | Contratto collettivo di diritto comune - Violazione della clausola di ultravigenza - Condotta antisindacale - Sussistenza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITA' - SUCCESSIONE DI CONTRATTI
E' antisindacale la condotta datoriale di violazione della clausola di ultravigenza di un contratto collettivo, specie se posta in essere nel periodo di rinnovo dello stesso, perché lesiva dell'autorevolezza del sindacato nel tutelare le condizioni economiche dei lavoratori, senza che la portata della violazione sia elisa dalla mera partecipazione dell'organizzazione sindacale alle trattative per la stipula del nuovo contratto.
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2074, Costituzione art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)