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Sez. 1, Sentenza n. 1575 del 23/05/1972 (Rv. 358315 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - PROVA DEI FATTI GIA ACQUISITA AL PROCESSO - PRINCIPIO SULL'INCIDENZA DELL'ONERE DELLA PROVA - INOPERATIVITA.*
Stato
decisa il 1972-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358315-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - PROVA DEI FATTI GIA ACQUISITA AL PROCESSO - PRINCIPIO SULL'INCIDENZA DELL'ONERE DELLA PROVA - INOPERATIVITA.*

Il principio generale secondo cui l'Onere della prova incombe a colui che allega i fatti posti a base della domanda o dell'eccezione non e operante ai fini della decisione della causa quando il giudice puo desumere il proprio convincimento sulla verita dei fatti in contestazione dagli elementi acquisiti al processo, da chiunque forniti. (Conf 580'71, mass n 350289).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)