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Sez. 1, Sentenza n. 3228 del 08/10/1990 Cc. (dep. 30/10/1990) Rv. 185586 - 01

COSA GIUDICATA - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ DELLA IMPUGNAZIONE O DELL'OPPOSIZIONE - COINCIDENZA DEL MOMENTO DELL'IRREVOCABILITÀ CON QUELLO DEL VERIFICARSI DI UNA CAUSA DI INAMMISSIBILITÀ - SOLO QUANDO SIA DECORSO INUTILMENTE IL TERMINE PER PROPORRE L'IMPUGNAZIONE O L'OPPOSIZIONE O QUELLO PER IMPUGNARE L'ORDINANZA CHE DICHIARA L'INAMMISSIBILITÀ - INAMMISSIBILITÀ PER ALTRI MOTIVI - MOMENTO DELL'IRREVOCABILITÀ: COINCIDE CON QUELLO DELL'IRREVOCABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO CHE DICHIARA L'INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRONUNCIA DI SENTENZA EX ART. 129 NUOVO COD. PROC. PEN. E DI RILEVABILITÀ DI NULLITÀ - INDICAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185586-01

COSA GIUDICATA - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ DELLA IMPUGNAZIONE O DELL'OPPOSIZIONE - COINCIDENZA DEL MOMENTO DELL'IRREVOCABILITÀ CON QUELLO DEL VERIFICARSI DI UNA CAUSA DI INAMMISSIBILITÀ - SOLO QUANDO SIA DECORSO INUTILMENTE IL TERMINE PER PROPORRE L'IMPUGNAZIONE O L'OPPOSIZIONE O QUELLO PER IMPUGNARE L'ORDINANZA CHE DICHIARA L'INAMMISSIBILITÀ - INAMMISSIBILITÀ PER ALTRI MOTIVI - MOMENTO DELL'IRREVOCABILITÀ: COINCIDE CON QUELLO DELL'IRREVOCABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO CHE DICHIARA L'INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRONUNCIA DI SENTENZA EX ART. 129 NUOVO COD. PROC. PEN. E DI RILEVABILITÀ DI NULLITÀ - INDICAZIONE.*

Dalla formulazione dell'art. 648 nuovo cod. proc. pen. emerge che - salvo che per le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione, per le quali il momento della realizzazione dell'irrevocabilità coincide con quello della loro pronuncia - l'irrevocabilità della sentenza o del decreto di condanna si realizza automaticamente nel momento del verificarsi della causa di inammissibilità solo quando sia inutilmente decorso il termine per proporre, rispettivamente, l'impugnazione o l'opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. In tutti gli altri casi di inammissibilità dell'impugnazione o dell'opposizione a decreto di condanna l'irrevocabilità della sentenza o del decreto consegue, quindi, non già alla sola verificazione della causa di inammissibilità, ma alla dichiarazione dell'inammissibilità con un provvedimento, a sua volta, irrevocabile. Conseguentemente, fuori dell'ipotesi in cui l'impugnazione o l'opposizione siano state proposte dopo la scadenza del termine stabilito, la sentenza o il decreto di condanna diventano irrevocabili solo dopo che sia divenuto irrevocabile il provvedimento con cui è stata dichiarata l'inammissibilità, rispettivamente, dell'impugnazione o dell'opposizione. Fino al momento in cui la sentenza o il decreto non siano divenuti irrevocabili, il processo non può considerarsi ancora definitivamente concluso, con la conseguenza che il giudice, davanti al quale esso è pendente, ha il potere-dovere, in presenza dei relativi presupposti, di pronunciare la sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 129 nuovo cod. proc. pen. o di rilevare una nullità assoluta a norma dell'art. 179 dello stesso codice o una nullità di ordine generale, diversa dalle nullità assolute, verificatesi nel grado precedente (nelle specie la Cassazione ha ritenuto che l'inammissibilità del ricorso, tempestivamente proposto avverso l'ordinanza del G.i.P. che dichiarava inammissibile l'opposizione a decreto di condanna perché proposta mediante raccomandata con sottoscrizione non autenticata, non fosse di ostacolo all'applicazione dell'amnistia). (V mass n 180468, ed ivi citate; (V mass n 178496, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)