Sez. U, Ordinanza n. 11575 del 28/04/2026 (Rv. 677856-01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Illecito disciplinare degli avvocati - Prescrizione dell'azione ex art. 56 della l. n. 247 del 2012 applicabile ratione temporis - Questione posta nella memoria ex art. 378 c.p.c. - Tardività - Esclusione - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE
In tema di illecito disciplinare degli avvocati, la questione relativa alla prescrizione dell'azione ex art. 56 della l. n. 247 del 2012, applicabile ratione temporis, posta dal ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., non è tardiva, in quanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità.
Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 56, Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)