Sez. 3, Sentenza n. 10289 del 20/05/1987 Ud. (dep. 02/10/1987) Rv. 176756 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI - MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA ALL'AUTORITÀ COMUNALE - PREVISIONE NELLA LEGGE COME REATO - ESCLUSIONE - RATIO.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI - MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA ALL'AUTORITÀ COMUNALE - PREVISIONE NELLA LEGGE COME REATO - ESCLUSIONE - RATIO.*
La mancata denunzia all'autorità comunale da parte dei titolari di scarichi provenienti da insediamenti civili non è prevista dalla legge come reato, non essendo essa equiparabile alla omessa presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo, da parte dei titolari di scarichi industriali, punita dall'art. 21 legge 10 maggio 1976, n. 319. (Conf mass n 170458, ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 15 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)