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Sez. 5, Sentenza n. 22010 del 13/10/2006 (Rv. 593677 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Provvedimento di diniego - Impugnazione - Legittimazione passiva - Agenzia delle entrate - Fondamento - Legittimazione concorrente del Ministero dell'economia e delle finanze - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593677-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, e con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la legittimazione passiva (sostanziale e processuale) in ordine al ricorso proposto dal contribuente avverso il provvedimento di diniego emesso da un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate spetta unicamente a quest'ultima, dinanzi alla quale si svolge tutto l'"iter" amministrativo teso alla definizione agevolata della controversia; non è infatti configurabile alcuna concorrente legittimazione del Ministero dell'economia e delle finanze, in dipendenza della sostituzione soggettiva dell'Agenzia al Ministero, essendo quest'ultimo una persona giuridica pubblica diversa, che non ha nessun potere in ordine al procedimento definitorio e non svolge alcuna attività nell'ambito dello stesso, onde rimane estranea alla fase di impugnazione del provvedimento che lo conclude, il quale è totalmente autonomo rispetto all'atto impositivo.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 57, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 61, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)