Sez. 3, Sentenza n. 8631 del 10/06/1983 Ud. (dep. 20/10/1983) Rv. 160775 - 01
EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA.*
EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA.*
Il bene giuridicamente protetto col divieto della lottizzazione non autorizzata deve ritenersi irreversibilmente e definitivamente offeso dall'attuazione del piano lottizzatorio, secondo le forme variabili scelte dal suo autore (lottizzazione mediante edificazione, lottizzazione mediante predisposizione delle opere di urbanizzazione, frazionamento dei terreni a fini edilizi) e l'ambito della permanenza del reato è delimitato dalla Forma in concreto scelta dal suo autore, di modo che, ove la condotta lottizzatoria si sia estrinsecata mediante una serie di Atti dispositivi di parti determinate del suolo, con o senza la predisposizione di opere di urbanizzazione (strade ed altre infrastrutture), sarà l'ultimo di tali Atti a segnare il limite della permanenza. (Conf mass n 148132).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)