Sez. 1, Sentenza n. 122 del 09/01/1998 (Rv. 511386 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - IN GENERE - SOCIETÀ DI FATTO | Società di fatto - Estensione del fallimento di un imprenditore individuale ad altro soggetto nel presupposto dell'esistenza di società di fatto - Opposizione di uno dei soggetti alla sentenza dichiarativa di fallimento - Notifica al curatore e ai creditore istanti - Necessità - Integrazione del contraddittorio nei confronti del fallimento del socio - Necessità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - IN GENERE - SOCIETÀ DI FATTO
È da escludere l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra la procedura fallimentare relativa ed un imprenditore individuale ed altra procedura fallimentare relativa ad un distinto soggetto e promossa nel presupposto dell'esistenza di una società di fatto fra i due; ne consegue che l'opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento va notificata solo al curatore e ai creditori che hanno chiesto il fallimento, non anche al fallimento del soggetto che è stato ritenuto socio di fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)