diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12431 del 20/09/2000 (Rv. 540302 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limite - Sindacato sulla motivazione - Fattispecie in tema di separazione dei coniugi.
Stato
decisa il 2000-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540302-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

Rientra nei poteri del giudice di merito la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che di sussistenza di altri giusti motivi, salva la censurabilità della relativa motivazione nel caso in cui a giustificazione della disposta compensazione siano addotte ragioni illogiche o erronee; non ricorre quest'ipotesi nel caso in cui, in un giudizio di separazione, il giudice di merito compensi le spese in relazione alla natura familiare della controversia ed all'interesse del minore, quale tema principale ed assorbente della medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)