Sez. U - , Sentenza n. 617 del 15/01/2021 (Rv. 660143 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Riapertura, in sede di autotutela della procedura di determinazione del capitale di affrancazione –– Contestazione della rideterminazione del capitale individuato con precedente delibera comunale – Controversia relativa – Giurisdizione del Giudice amministrativo – Sussistenza – Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di domanda finalizzata a contestare non solo l'importo del livello - e, quindi, del capitale di affrancazione di un terreno - determinato dal Comune, ma anche, in via evidentemente preliminare e propedeutica, la stessa legittimità della unilaterale riapertura, in sede di autotutela, della procedura di determinazione del capitale di affrancazione già chiusa in precedenza, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che la determinazione della misura del canone, al pari di quella delle altre condizioni richieste per l'approvazione della concessione di legittimazione, e la conseguente trasformazione in allodio del bene gravato dall'uso civico, rientra nella valutazione autonoma dell'autorità pubblica, vantando il privato, in ordine all'esercizio del potere di autotutela decisoria da parte della pubblica amministrazione, una posizione di mero interesse legittimo.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 novies CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. B CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)