Sez. 2, Sentenza n. 15378 del 01/12/2000 (Rv. 542359 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Oggetto del giudizio - Accertamento della pretesa - Effetti - Sostituzione della sentenza al precedente provvedimento - Configurabilità - Limiti - Conseguenze in caso di dichiarazione di cessazione della materia del contendere - Automatica caducazione del decreto - Configurabilità - Espressa statuizione in tal senso - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, sicché la relativa decisione - salvo che non si tratti di sentenza di rigetto totale della opposizione - è destinata a sostituirsi all'originario provvedimento, che viene automaticamente meno. Ne consegue che anche la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, emessa in relazione al giudizio di cui si tratta, comporta la caducazione del decreto ingiuntivo, senza che sia necessario disporre "expressis verbis" in tal senso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)