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Sez. 1, Sentenza n. 2369 del 10/04/1985 (Rv. 440227 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - PER IRREVERSIBILE DESTINAZIONE DEL FONDO OCCUPATO ALLA COSTRUZIONE DI OPERA PUBBLICA - ILLECITO ISTANTANEO CON EFFETTI PERMANENTI - TERMINE DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE RISARCITORIA - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1985-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440227-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - PER IRREVERSIBILE DESTINAZIONE DEL FONDO OCCUPATO ALLA COSTRUZIONE DI OPERA PUBBLICA - ILLECITO ISTANTANEO CON EFFETTI PERMANENTI - TERMINE DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE RISARCITORIA - DECORRENZA.*

L'irreversibile destinazione del fondo occupato nella costruzione di opera pubblica configura un fatto illecito istantaneo (sia pure con effetti permanenti), implicante l'Estinzione del diritto dominicale del privato e la contestuale acquisizione del medesimo a titolo originario in capo all'ente che ha realizzato detta opera, il quale si verifica, ove vi sia stato emesso decreto autorizzativo della occupazione temporanea e d'urgenza, e l'indicata trasformazione del bene sia intervenuta nel corso del periodo di occupazione legittima, alla data della scadenza di quest'ultima (non seguita da espropriazione), oppure, nel caso di Mancanza di quel decreto, o di costruzione dell'opera dopo detta scadenza, alla data della trasformazione medesima. Dalle specificate date, pertanto, decorre il termine quinquennale di prescrizione dell'Azione risarcitoria del proprietario del suddetto fondo. (V 1464/83, mass n 426292).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)