Sez. 3, Sentenza n. 1630 del 01/06/1968 (Rv. 333409 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI PRECEDENTI -NOVAZIONE- MODIFICA DELLA DURATA DELLA LOCAZIONE E DELLA DESTINAZIONE DEL BENE LOCATO - ESCLUSIONE DEL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN SUSSISTENZA.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI PRECEDENTI -NOVAZIONE- MODIFICA DELLA DURATA DELLA LOCAZIONE E DELLA DESTINAZIONE DEL BENE LOCATO - ESCLUSIONE DEL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN SUSSISTENZA.*
La modifica della durata e dell'oggetto della locazione, e della destinazione della res locata (nella specie, l'oggetto della locazione, comprendente originariamente due locali adibiti ad uso di abitazione e negozio, era stato ridotto alla parte adibita a negozio, limitandosi correlativamente la destinazione della cosa, ed era stato fissato un termine alla durata, originariamente indeterminata, del contratto), non sono da sole sufficienti ad escludere l'applicabilita dell'art.2 della legge 23 maggio 1950, n. 253. (V. N. 2126-67, massima n. 329255).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)