Sez. 2, Sentenza n. 184 del 18/01/1973 (Rv. 361977 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - INGIUNZIONE PER I CONTRIBUTI CONDOMINIALI - CONTRIBUTI PER SPESE STRAORDINARIE - STATO DI RIPARTIZIONE - APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - NECESSITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - INGIUNZIONE PER I CONTRIBUTI CONDOMINIALI - CONTRIBUTI PER SPESE STRAORDINARIE - STATO DI RIPARTIZIONE - APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - NECESSITA.*
Se puo concedersi che lo 'stato di ripartizioné al quale si riferisce la norma dell'art 63 Disposizioni per l'attuazione cod civ non si identifica col preventivo delle spese ordinarie di gestione (per le quali l'Obbligo di contribuzione preesiste all'approvazione, da parte dell'assemblea, dello stato di ripartizione, a carattere meramente dichiarativo del credito del condominio in rapporto alla quota di contribuzione dovuta dal singolo partecipante alla comunione) e che il procedimento monitorio sia utilizzabile anche per la riscossione dei contributi relativi a spese straordinarie, e pero in tal caso sempre necessaria la previa approvazione da parte dell'assemblea dello stato di ripartizione dei contributi di spesa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 63 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)