Sez. L - , Sentenza n. 3855 del 14/02/2017 (Rv. 643185 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO | Autoferrotranvieri - Esonero per scarso rendimento di cui all'art. 27, lett. d), All. A) al r.d. n. 148 del 1931 - Presupposti - Precedenti disciplinari - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO
In tema di esonero definitivo dal servizio del personale autoferrotranviario, l'art. 27, lett. d), del regolamento attuativo, All. A) al r.d. n. 148 del 1931, richiede, sul piano oggettivo, un rendimento inferiore alla media e, sul piano soggettivo, l’imputabilità a colpa dell’agente, determinata da imperizia, incapacità e negligenza, mentre va esclusa la rilevanza di plurimi precedenti disciplinari del lavoratore, già sanzionati, che integrerebbe una violazione del divieto di esercitare due volte il potere disciplinare per i medesimi fatti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)