Sez. 2, Sentenza n. 14059 del 08/07/2016 (Rv. 640184 - 01)
BORSA - IN GENERE | Sanzioni amministrative - Manipolazione del mercato - Valutazioni "mark to market" - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
BORSA - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per manipolazione del mercato, ai sensi dell'art. 187 ter, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998, non può inegrare "notizia falsa" una stima "mark to market", perché questa, esprimendo una valutazione condizionata dal metodo di calcolo, sfugge all'alternativa secca tra vero e falso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)