Sez. 3, Sentenza n. 6703 del 04/08/1987 (Rv. 454921 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - MOROSITÀ - PURGAZIONE EX ART. 46, PENULTIMO COMMA, LEGGE N. 203 DEL 1982 - APPLICABILITÀ AI CONTRATTI ASSOCIATIVI - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - MOROSITÀ - PURGAZIONE EX ART. 46, PENULTIMO COMMA, LEGGE N. 203 DEL 1982 - APPLICABILITÀ AI CONTRATTI ASSOCIATIVI - ESCLUSIONE.*
La disposizione dell'art. 46, penultimo comma, della legge 3 maggio 1982 n. 203 (norme sui contratti agrari), circa l'assegnazione di un termine per la purgazione della mora concerne soltanto le controversie in tema di affitto e, pertanto, non è applicabile nelle controversie in tema di rapporti associativi, come la mezzadria e la Colonia parziaria. (Conf 4951/85, mass n 442326).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)