Sez. 1 - , Ordinanza n. 12566 del 12/05/2021 (Rv. 661319 - 02)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - DEBOLE O FORTE | Marchio complesso - Capacità distintiva - Elemento descrittivo - Rilevanza - Fattispecie.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - DEBOLE O FORTE
Per valutare la similitudine confusoria tra due marchi complessi occorre utilizzare un criterio globale che si giovi della percezione visiva, uditiva e concettuale degli stessi con riferimento al consumatore medio di una determinata categoria di prodotti, considerando anche che costui non ha possibilità di un raffronto diretto, che si basa invece sulla percezione mnemonica dei marchi a confronto. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi che ha escluso la possibilità di confusione tra due marchi complessi che si differenziavano per parole, colori e simboli, ancorché associati in una comune denominazione descrittiva "Music Academy", tale tuttavia da risultare non dominante).
Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12 com. 1 lett. C, Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2598 com. 1 lett. 1, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 13, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)