Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale
Testo in vigore al
Art. 272 Imbarco od installazione di dotazioni di bordo sugli aeromobili stranieri
1. I prodotti, i macchinari ed i materiali esteri e nazionali che vengono imbarcati od installati nello Stato su aeromobili stranieri in esercizio per essere destinati a dotazioni di bordo degli aeromobili medesimi sono considerati usciti in transito od in riesportazione se esteri ed in esportazione se nazionali o nazionalizzati.
Art. 273 Navi ed aeromobili stranieri. Reciprocita' di trattamento
1. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, puo' stabilire che le agevolazioni previste negli articoli 269, primo comma, e 272 non sono applicabili nei confronti delle navi e degli aeromobili battenti la bandiera di altri Stati, qualora risulti che detti Stati non accordano nei propri porti od aeroporti uguale trattamento alle navi od agli aeromobili italiani della stessa specie.
Art. 274 Imbarco od installazioni di dotazioni di bordo su treni internazionali e su autoveicoli stradali a motore, immatricolati all'estero
1. Per l'imbarco o l'installazione nello Stato di dotazioni di bordo sui treni internazionali e sui veicoli stradali a motore e relativi rimorchi, immatricolati all'estero, si osservano le disposizioni stabilite negli accordi e nelle convenzioni internazionali.
Titolo VI. Trattamento delle merci abbandonate
Art. 275 Merci estere cadute in abbandono
1. Le merci estere cadute in abbandono durante la giacenza nei magazzini o recinti di temporanea custodia gestiti dagli enti ed imprese autorizzati ai sensi dell'art. 97 possono essere assoggettate, a seguito di dichiarazione presentata dal gestore del magazzino o recinto in sostituzione del proprietario delle merci stesse, al regime del deposito doganale privato.
2. La dichiarazione deve essere presentata entro dieci giorni dalla caduta in abbandono o, nei casi indicati nel secondo comma dell'art. 278, entro il piu' breve termine fissato dal capo della dogana; le merci in tal modo assoggettate al regime del deposito perdono, agli effetti doganali, la condizione di merci abbandonate. Trascorso inutilmente il predetto termine, la dogana iscrive le merci in apposito registro.
3. Nel medesimo registro indicato nel precedente comma vengono iscritte le merci estere cadute in abbandono durante la giacenza nei magazzini di temporanea custodia gestiti dalla dogana e quelle non ritirate dai depositi di diretta custodia della dogana entro il termine di cui all'articolo 151, primo comma.
Art. 276 Merci nazionali e nazionalizzate cadute in abbandono
1. Le merci nazionali e nazionalizzate cadute in abbandono sono prese in carico dalla dogana in apposito registro. Tuttavia, quelle giacenti nei magazzini o recinti di temporanea custodia gestiti da enti ed imprese autorizzati perdono, agli effetti doganali, la condizione di merci abbandonate se la dogana dichiara di non vantare sulle merci stesse ragioni di credito per tributi e spese; in tal caso all'esito di dette merci provvede il gestore del magazzino o recinto secondo le norme del codice civile o di leggi speciali.
Art. 277 Ricognizione delle merci abbandonate
1. Ai fini dell'iscrizione nei registri di cui ai precedenti, articoli 275 e 276 la dogana procede alla ricognizione della merce, verificandone la quantita' e la qualita' ed effettuandone provvisoriamente una stima sommaria. Tali operazioni, in assenza del proprietario, sono eseguite alla presenza di due testimoni estranei all'amministrazione finanziaria e, se le merci non si trovano presso la dogana, del depositario o di un suo rappresentante.
2. Trascorso un mese dalla caduta in abbandono la dogana, a norma dei successivi articoli, procede alla vendita delle merci iscritte nei registri anzidetti ovvero ne dispone la cessione gratuita o la distruzione.
3. Fino al momento dell'esito, le merci cadute in abbandono durante la giacenza nei magazzini o recinti gestiti dagli enti ed imprese autorizzati restano in consegna ai magazzini o recinti medesimi, senza che la dogana sia tenuta a rispondere di perdite od avarie ed a sostenere le relative spese di custodia.
Art. 278 Esito delle merci abbandonate
1. All'esito delle merci iscritte nei registri provvede il ricevitore della dogana che le ha in carico. Ove se ne ravvisi l'opportunita', esse possono essere concentrate presso altre dogane, che le assumono in carico.
2. Il capo della circoscrizione doganale nella quale e' compresa la dogana che ha in carico le merci puo' disporre che, anche prima della scadenza del normale termine di un mese dalla caduta in abbandono, le merci stesse:
a) siano cedute subito e gratuitamente ad istituti aventi scopi di assistenza e beneficenza, in esenzione dai diritti doganali e col vincolo della destinazione agli scopi predetti, quando si tratti di merci deperibili di esigua quantita' o di scarso valore commerciale;
b) siano vendute a trattativa privata, quando si tratti di merci deperibili non rientranti nella precedente lettera a) o di merci il cui limitato valore commerciale non consentirebbe il recupero delle spese di custodia ove questa fosse ulteriormente protratta, ovvero quando sussistano altri fondati motivi di urgenza;
c) siano immediatamente distrutte, prescindendosi dal tentarne la vendita, quando si tratti di merci che in sede di stima sommaria siano state riconosciute prive di valore commerciale ovvero quando ricorrano particolari motivi di necessita' o convenienza.
3. Per le merci giacenti nei magazzini o recinti gestiti dagli enti ed imprese autorizzati, i provvedimenti di cui alle lettere a) e c) del precedente comma possono essere adottati solo con il consenso del gestore.
4. All'infuori dei casi indicati nel secondo comma, le merci sono vendute mediante pubblico incanto o licitazione privata a scelta del ricevitore, e sono offerte per singoli oggetti oppure a lotti, secondo la convenienza. La vendita puo' essere affidata ad un istituto di vendite giudiziarie, autorizzato ai sensi dello art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il quale, ove lo ritenga necessario, ha facolta' di apportare le merci dai locali in cui sono depositate, previa prestazione di idonea cauzione.
Art. 279 Procedimenti per la vendita delle merci abbandonate
1. Prima della vendita, la dogana provvede alla stima definitiva delle merci, che costituira' il prezzo base.
2. Quando la vendita e' effettuata al pubblico incanto il relativo avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della gara, deve essere, almeno dieci giorni prima della gara stessa, affisso nell'albo della sede della dogana e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia: ove ne ravvisi l'opportunita', il capo della dogana puo' disporre che all'avviso per il pubblico incanto sia data maggiore diffusione. Quando la vendita e' effettuata mediante licitazione privata, il relativo invito, contenente le medesime indicazioni, deve essere diramato ad almeno cinque ditte che possano avere interesse alla gara.
3. Sia nell'avviso che nell'invito devono essere anche indicati, per ciascun oggetto o per ciascun lotto, il prezzo base e l'ammontare dei diritti doganali dovuti in base alle norme di cui al primo comma dell'art. 281; deve altresi' esservi fatta menzione degli eventuali ulteriori adempimenti necessari ai fini della nazionalizzazione.
4. Le merci che dopo un primo esperimento di pubblico incanto o di licitazione privata rimangono invendute sono messe in vendita con una successiva gara al migliore offerente, prescindendosi dal prezzo base.
Art. 280 Svolgimento delle gare. Verbali di aggiudicazione e contratti di vendita
1. Le gare sono presiedute dal ricevitore della dogana o da un funzionario da lui delegato. Alla fine di ciascuna gara deve essere redatto, a cura del funzionario della dogana designato quale ufficiale rogante, un processo verbale nel quale si descrivono le operazioni fatte. Detto verbale deve essere sottoscritto dal ricevitore o dal funzionario delegato, dall'eventuale aggiudicatario, se e' presente, da due testimoni e dall'ufficiale rogante.
2. Nei casi in cui la vendita e' affidata ad istituti autorizzati, si osservano, per quanto concerne la presidenza della gara e la redazione ed autenticazione del processo verbale, le norme che disciplinano le vendite eseguite da tali istituti.
3. I verbali di aggiudicazione relativi alle vendite mediante pubblico incanto o licitazione privata ed i contratti di vendita stipulati a seguito di trattativa privata sono immediatamente esecutivi. Copia di essi e' trasmessa alla intendenza di finanza per i riscontri di competenza.
Art. 281 Esecuzione dei verbali di aggiudicazione e dei contratti di vendita
1. Le merci estere ed assimilate sono vendute allo stato estero; qualora l'acquirente intenda rispedirle direttamente all'estero ovvero dare ad esse una destinazione doganale diversa dalla importazione definitiva e' tenuto a presentare, all'atto del perfezionamento della vendita, la relativa dichiarazione doganale.
2. In mancanza di tale dichiarazione e sempreche' non ne sia vietata l'importazione, le merci predette si intendono dall'acquirente destinate al consumo nel territorio doganale e per esse la dogana riscuote d'ufficio, all'atto del perfezionamento della vendita, i relativi diritti doganali, calcolati sulla base delle aliquote vigenti al momento del perfezionamento stesso e commisurati al valore di stima definitiva accertato ai sensi del primo comma dell'art. 279.
3. La somma ricavata dalla vendita, esclusi i diritti doganali riscossi ai sensi del precedente comma, e' destinata in primo luogo al recupero delle spese di custodia di pertinenza della dogana e di quelle sostenute per la vendita. La parte residua viene assunta in deposito dalla dogana e resta a disposizione degli aventi diritto, i quali possono richiederne lo svincolo, a pena di decadenza, non oltre due anni dalla vendita; trascorso inutilmente tale termine, la somma viene introitata dalla dogana a titolo definitivo.
4. Le merci rimaste invendute devono di regola essere distrutte, salvo che il capo della dogana non ritenga di disporne la gratuita cessione a norma del secondo comma, lettera a), dell'art. 278.
5. Fino a che non sia avvenuta la cessione, la distruzione o la vendita, gli aventi diritto possono ottenere la disponibilita' delle merci presentando una dichiarazione diretta a conferire ad esse una destinazione doganale consentita, previo pagamento delle spese di custodia di pertinenza della dogana e di quelle sostenute per la vendita, nonche' dei diritti doganali calcolati ai sensi del primo comma, in caso di destinazione al consumo nel territorio doganale.
6. Nei confronti dell'avente diritto che ottiene lo svincolo della somma residua di cui al secondo comma ovvero il recupero della disponibilita' della merce e' contestata la violazione relativa alla mancata presentazione, entro il prescritto termine, della dichiarazione di destinazione doganale.
Titolo VII. Violazioni doganali
Capo I. Contrabbando
Art. 282 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali
1. E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:
a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la piu' vicina dogana;
c) e' sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.
Art. 283 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine
1. E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:
a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali piu' vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;
b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.
2. Con la stessa pena e' punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
Art. 284 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci
1. E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:
a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimita' del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto e' prescritto;
d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.
2. Con la stessa pena e' punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
Art. 285 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea
1. E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:
a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo e' prescritto;
b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
d) che atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometto di denunciare, entro il piu' breve termine, l'atterraggio alle Autorita' indicate dall'art. 114. In tali casi e' considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.
2. Con la stessa pena e' punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
3. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.
Art. 286 Contrabbando nelle zone extra-doganali
1. E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.
Art. 287 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali
1. E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.
Art. 288 Contrabbando nei depositi doganali
1. Il concessionario di un magazzino doganale di proprieta' privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi e' stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.
Art. 289 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione
1. E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.
Art. 290 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
1. Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, e' punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.
Art. 291 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea
1. Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.
Art. 292 Altri casi di contrabbando
1. Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.