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Sez. L, Sentenza n. 5167 del 26/11/1977 (Rv. 388788 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - ASSOCIAZIONI STIPULANTI ED ISCRIZIONE AD ESSE DELLE PARTI DEL RAPPORTO CONCRETO - PROVA - NECESSITA - PRODUZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO CONTENENTE L'INDICAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI - SUFFICIENZA - PRODUZIONE DI UNA QUIETANZA RECANTE IL RIFERIMENTO GENERICO AI CONTRATTI COLLETTIVI VIGENTI - PROVA DELLA ADESIONE DELLA PARTE AD UN DETERMINATO CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388788-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - ASSOCIAZIONI STIPULANTI ED ISCRIZIONE AD ESSE DELLE PARTI DEL RAPPORTO CONCRETO - PROVA - NECESSITA - PRODUZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO CONTENENTE L'INDICAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI - SUFFICIENZA - PRODUZIONE DI UNA QUIETANZA RECANTE IL RIFERIMENTO GENERICO AI CONTRATTI COLLETTIVI VIGENTI - PROVA DELLA ADESIONE DELLA PARTE AD UN DETERMINATO CONTRATTO - ESCLUSIONE.*

I contratti collettivi postcorporativi sono applicabili solo nei confronti degli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti o delle parti che vi abbiano successivamente aderito, in modo espresso o implicito, in occasione della stipulazione del contratto individuale o nel caso della sua esecuzione. Dev'essere pertanto provato quali fossero le associazioni stipulanti, nonche l'iscrizione ad esse delle parti del rapporto, oppure la loro successiva adesione, implicita od esplicita, alla contrattazione collettiva. A tal fine la produzione del contratto collettivo, dal cui proemio risultino le associazioni stipulanti, costituisce prova sufficiente della prima delle predette circostanze. La produzione invece delle semplici tabelle salariali, che non recano l'indicazione delle parti collettive contraenti, non e probante; ne basta, a dimostrare l'adesione successiva ad un contratto determinato, la produzione di una quietanza che genericamente si riferisca ai contrasti collettivi vigenti. (V 231/75, mass n 373423).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)